Pirogassificatore: il Tar dà ragione alle imprese contrarie alla revoca della realizzazione
L’appalto del pirogassificatore non andava revocato. A dirlo è oggi il Tar che ha accolto il ricorso presentato dal gruppo d’imprese che si era opposto alla decisione della Regione.
La deliberazione dell’Amministrazione regionale metteva il punto finale al percorso intrapreso per la costruzione, in Valle d’Aosta, di un impianto di pirogassificazione per lo smaltimento dei rifiuti, a seguito degli obiettivi individuati in materia dal Consiglio regionale, sostanzialmente basati su trattamenti “a freddo”.
La “Noy ambiente SpA”, quale capogruppo dell’associazione temporanea d’imprese composta anche da “Rea Dalmine S.p.A.”, “Gea S.r.l.”, “Valeco S.p.A.”, “Cogeis S.p.A.” e “Ivies S.p.A.”, che aveva partecipato alla gara, si era opposta a tale scelta, presentando il ricorso.
Nell’annullare la delibera il tribunale amministrativo richiama la sentenza della Corte costituzionale sulla legge regionale del 2012 che aveva introdotto il divieto su tutto il territorio regionale, di realizzazione e utilizzazione di impianti di trattamento "a caldo".
"La Corte Costituzionale – si legge nella sentenza – ha, infatti, osservato che "i poteri regionali ‘non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettìbili (…) di pregiudicare, insieme agli altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse alla salute in un ambito territoriale più ampio".
Per il Tar, quindi, la delibera di revoca costituisce "una riproduzione in via amministrativa della norma espunta per illegittimità costituzionale, in quanto introducono (la delibera consiliare come atto di indirizzo e la determina di giunta come provvedimento attuativo) un generalizzato divieto di impianti “a caldo” sul territorio regionale, demandando ad un successivo momento la definizione del nuovo Piano dei rifiuti."
Nell’articolata sentenza odierna, inoltre, il magistrato amministrativo interviene sui nuovi indirizzi fissati dal Consiglio regionale sottolineando come tra l’altro “lo smaltimento ‘a freddo’ pur – asseritamente incrementando la raccolta differenziata – non garantisce, invece, pacificamente, l’autosufficienza, poiché residuano rifiuti da inviare al di fuori della Regione”.
Da questo, e da altri elementi, l’accoglimento del ricorso e, per effetto dello stesso, l’annullamento degli atti impugnati. “Conseguentemente – si legge nella sentenza – va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione regionale di concludere la procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d’Aosta di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2012”, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, “fatte salve eventuali ulteriori determinazioni dell’Amministrazione”.