Querelle tra Regione e parrocchia di Courmayeur sull’ex cinema

La parrocchia ha depositato un ricorso al Tar della Valle d’Aosta impugnando l’atto della Soprintendenza con cui il corpo originario dell’ex cinema parrocchiale, a monte della chiesa di Courmayeur, viene classificato “edificio di pregio”. La Regione si costituisce in giudizio.
Chiesa San Pantaleone Courmayeur
Cronaca

La Regione si costituirà nel ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta dalla parrocchia di Courmayeur per ottenere l’annullamento di un provvedimento con cui, nell’aprile scorso, la Soprintendenza per i beni e le attività culturali ha classificato come “edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale” il corpo di fabbrica originario dell’ex cinema parrocchiale. L’immobile sorge a monte della chiesa settecentesca di San Pantaleone, nel cuore del paese ai piedi del Monte Bianco.

Il fabbricato, di cui la parrocchia è proprietaria, risale ai primi anni ’50 del secolo scorso. Della superficie di 380 metri quadrati, su tre livelli, era stato realizzato per assolvere all’esigenza di dotarsi di locali per l’oratorio, aule per catechismo e, comunque, per accogliere la comunità parrocchiale in occasione di manifestazioni, riunioni e – per l’appunto – proiezioni cinematografiche. Lo stabile, a quanto si evince dallo stesso ricorso della parrocchia, è in pressoché totale disuso da tempo.

Nell’anno in corso sono maturati i 70 anni dalla sua edificazione (l’agibilità è del 1956) e, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è scattata la verifica della sussistenza dell’interesse artistico o storico del fabbricato. Presentata l’istanza, nel febbraio 2026, la Parrocchia retta da don Grzegorz Piotr Mrowczynski ha atteso il risultato, giunto due mesi dopo.

Se – ai sensi del decreto legislativo del 2004 riguardante i beni culturali – la Soprintendenza ha ritenuto che il fabbricato “non presenti caratteristiche di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, dovendosi pertanto ritenere libero da vincoli al riguardo, il pronunciamento ha sancito una ulteriore specificazione, legata ad una legge regionale del 1998.

E’ quella per cui il corpo di fabbrica originario vada classificato come “edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale”, mentre le parti realizzate in tempi successivi possano essere considerate come inserite nell’ambiente circostante. Assistita dall’avvocato Piercarlo Carnelli, la Parrocchia ritiene illegittimo il provvedimento, sia perché risultano indimostrati i valori e le qualità cui la pubblica amministrazione ha dichiarato di informarsi, sia perché non appare chiaro l’oggetto di una classificazione anziché dell’altra. Lo ha quindi impegnato dinanzi al Tar, anche nella coscienza del fatto che gli edifici di pregio siano soggetti a limitazioni significative degli interventi edilizi possibili.

La Giunta regionale ha deliberato che l’ente sarà rappresentato in giudizio dai legali dell’Avvocatura interna. La tesi di piazza Deffeyes è che la classificazione oggi contestata non rappresenti una valutazione nuova, o improvvisamente maturata in occasione della procedura di verifica dell’interesse culturale, tanto che già dei precedenti strumenti urbanistici comunali (del 2013 e del maggio 2026) avevano classificato la porzione originaria dell’edificio come di pregio, con la medesima specificazione confermata dall’atto ora impugnato dalla parrocchia.

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