Pirogassificatore, la Consulta dichiara incostituzionale la legge referendaria
Incostituzionale. E’ questo il verdetto arrivato oggi dalla Corte Costituzionale sulla legge regionale, modificata con il referendum del 18 novembre 2012, che impedisce il trattamento a caldo dei rifiuti in Valle d’Aosta.
La sentenza è stata pubblicata oggi, a seguito dell’impugnativa del Consiglio dei ministri risalente allo scorso 18 gennaio e contro cui si era costituita la Regione Valle d’Aosta. Secondo la Consulta la norma rientra nella "tutela dell’ambiente e dell’ecosistema" ed è di "competenza esclusiva dello Stato".
In particolare scrivono i giudici, "la disposizione impugnata, imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale, non contiene un “criterio” né di localizzazione, né di idoneità degli impianti. Si tratta di un limite assoluto, che si traduce in una aprioristica determinazione dell’inidoneità di tutte le aree della Regione a ospitare i predetti impianti. Questa Corte, in altre materie come quella della localizzazione di impianti energetici, ha affermato il principio generale per cui la Regione «non può introdurre “limitazioni alla localizzazione”, ben può somministrare “criteri di localizzazione”, quand’anche formulati “in negativo”, ovvero per mezzo della delimitazione di aree ben identificate, ove emergano interessi particolarmente pregnanti affidati alle cure del legislatore regionale, e purché ciò non determini l’impossibilità di una localizzazione alternativa".
Secondo la Consulta inoltre "la gestione dei rifiuti è ascrivibile alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema…. In questo ambito, «non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell’ambiente», anche se le Regioni possono stabilire «per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati», pur sempre nel rispetto «della normativa statale di tutela dell’ambiente. Al contempo, «i poteri regionali “non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili […] di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio".