Assegno temporaneo per i figli minori: a chi spetta e come fare domanda

16 Luglio 2021

Dal 1 °luglio al 31 dicembre 2021, in attesa dei decreti legislativi attuativi, viene istituito l’assegno temporaneo per i figli minori.
La Legge n°46, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2021, istituisce l’assegno unico e universale basato sul principio universalistico e previsto per ogni figlio a carico tenendo conto dell’età e della condizione economica del nucleo familiare.
L’assegno è compatibile con altre misure quali il Reddito di Cittadinanza e ripartito in pari misura tra i genitori.

Il richiedente dove possedere i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o rilasciato per motivi di lavoro; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia da almeno 2 anni e per tutta la durata del beneficio ovvero essere titolare di un contratto di lavoro.

L’assegno spetta dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento del ventunesimo anno d’età se il figlio maggiorenne:
• frequenta un percorso scolastico
• frequenta un corso di laurea
• svolge un tirocinio
• svolge il servizio civile
• risulta disoccupato o in cerca di lavoro

In attesa dell’entrata a regime del nuovo assegno unico e universale il decreto-legge n° 79 istituisce l’assegno temporaneo e le circolari INPS del 30 giugno 2021 ne danno le istruzioni contabili e operative.
L’assegno temporaneo è riconosciuto ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno nucleo familiare pertanto anche ai lavoratori autonomi.
L’assegno temporaneo spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, se presentata entro il 30 settembre saranno corrisposti anche gli arretrati da luglio 2021, in base ai livelli ISEE ed al numero di figli minori presenti nel nucleo familiare:
• 167,50 per ogni figlio con un nucleo familiare con uno o due figli e con soglia ISEE pari a 7.000,00 euro
• 217,80 euro per ogni figlio in caso di nuclei numerosi e con soglia ISEE pari a 7.000,00 euro
Importo riproporzionato fino ad un minimo di 30,00 euro se la soglia ISEE rientra tra 7000,01 e 50.000,00.
Tali importi saranno maggiorati di 50,00 euro per ogni figlio minore disabile presente nel nucleo familiare.

Per coloro che percepiscono assegni per il nucleo familiare dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 è prevista una maggiorazione di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei fino a due figli che diventano 55,00 euro se il nucleo è composto da almeno tre figli.
L’articolo 4 del decreto-legge 79/2021 prevede però l’incompatibilità tra l’assegno temporaneo e l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 69/1988 e conseguentemente con la maggiorazione per essi prevista.

La domanda sia per l’assegno temporaneo sia per la maggiorazione dovrà essere presentata tramite il portale INPS o tramite un patronato, e nel primo caso l’assegno potrà essere percepito sul conto corrente, sul libretto risparmio, sulla carta prepagata, sulla carta legata al Reddito di Cittadinanza o tramite bonifico domiciliato presso gli sportelli postali; nel secondo caso invece la maggiorazione sarà messa a disposizione del datore di lavoro che provvederà a corrispondere con le consuete modalità.

A cura dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d’Aosta – Daniela Broccolato – info@cdlvalledaosta.it

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