Anno di prova e differenze retributive, la Corte d’Appello dà ragione a tre insegnanti

24 Febbraio 2022

Una sentenza “particolarmente importante”, perché “sancisce il diritto dei docenti a percepire le differenze retributive legate all’anzianità di servizio anche per l’anno di prova” e “respinge l’incongruente motivazione adottata dalla Regione per giustificare il mancato riconoscimento di tali differenze”. E’ il giudizio dello Snals-Confsal, sul verdetto con cui, lo scorso 9 febbraio, la sezione lavoro della Corte d’Appello di Torino ha confermato quanto disposto dal Giudice del Tribunale di Aosta a proposito del ricorso di tre docenti iscritti al Sindacato.

La causa degli insegnanti

Patrocinati dall’avvocato Sacha Bionaz, gli insegnanti avevano chiamato in giudizio la Regione, esponendo di “avere lavorato” in “forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, ciascuno decorrente dall’inizio di settembre alla fine dei mesi di giugno o di agosto dell’anno successivo” e “di essere sempre stati retribuiti con lo stipendio di prima fascia, previsto per i lavoratori con anzianità di servizio da zero a tre anni, in violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato” e indeterminato.

Il giudizio di primo grado

La loro richiesta era quindi di ottenere il “pagamento delle differenze retributive maturate in forza della stessa progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo”. Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 2021, ha “ritenuto le domande fondate”, pur stabilendo delle condanne inferiori alle richieste degli insegnanti, alla luce del “principio di parità” già menzionato, escludendo inoltre che “la mancanza del titolo di abilitazione e la brevità delle supplenze configurassero quelle ‘ragioni oggettive’ in presenza delle quali viene meno l’operatività del principio di non discriminazione”.

L’appello della Regione

Una visione non condivisa dalla Regione, che ha impugnato la sentenza alla Corte d’appello di Torino, riproponendo “la tesi dell’impossibilità di equiparazione degli appellati al personale di ruolo per la diversità delle condizioni di formazione, dovuta alla carenza del titolo di idoneità all’insegnamento, di abilitazione e di specializzazione per il sostegno”, nonché per le differenti “condizioni di impiego, per avere gli appellati prestato servizio in supplenze brevi, saltuarie e su diversi posti di insegnamento”.

La sentenza della Corte

La Corte d’Appello ha valutato infondata la tesi di piazza Deffeyes, richiamando – dopo aver precisato che la materia è normata dalla disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale – la giurisprudenza per cui “le ragioni addotte (…) dal Ministero – incentrate, essenzialmente sulla specialità del sistema normativo di reclutamento del personale scolastico e di assegnazione delle supplenze” – possono “essere senza dubbio invocate per sostenere la legittimità, in astratto del ricorso da parte dell’Amministrazione alle assunzioni a tempo determinato di personale docente”, ma “non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata”.

Gli importi a carico della Regione

Respingendone il ricorso – con la conferma quindi del riconoscimento delle differenze retributive individuate in primo grado – la Corte ha condannato la Regione a rimborsare ai docenti le spese del nuovo grado di giudizio, liquidate in 3.777 euro (oltre ad altre voci) e stabilito sussistenti le condizioni per l’ulteriore pagamento, sempre a carico dell’amministrazione, di “un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione”.

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