Annullamento dell’amministrazione giudiziaria alla “Edilsud”: le motivazioni della Cassazione
“A venire in rilievo sono i rapporti personali tra i Tropiano e i Raso: non si comprende perché la Edilsud s.r.l.” debba “essere coinvolta in questo rapporto”. Lo scrivono i giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata ieri, giovedì 21 giugno, che dispone l’annullamento (con rinvio per un nuovo esame) dell’ordinanza di applicazione dell’amministrazione giudiziaria all’impresa “Edilsud” dei fratelli Tropiano.
Il provvedimento, previsto dal Codice delle leggi antimafia, era stato stabilito per una durata di un anno dal Tribunale di Aosta (si trattò della prima occasione di sempre nella nostra regione), poi confermato dalla Corte d’Appello di Torino. I legali dell’azienda, gli avvocati Silvano Rissio e Adriano Consol, avevano presentato ricorso in Cassazione nel maggio 2017, discusso nell’udienza del 24 gennaio scorso.
Nella sentenza della Suprema Corte, vengono dapprima ripercorse le ragioni dell’amministrazione giudiziaria, scattata “sul presupposto che il libero esercizio dell’impresa agevolasse l’attività di Vincenzo e Michele Raso, soggetti nei cui confronti era pendente un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione personale” (la sorveglianza speciale, anch’essa poi annullata dalla Cassazione).
Nei decreti si ipotizzava “l’infiltrazione della ‘ndrangheta operante nella piana di Gioia Tauro in una impresa che faceva capo ai fratelli Tropiano, anch’essi originari della Calabria”. Il provvedimento ripercorreva i rapporti tra di loro e i Raso e le modalità di intervento di questi ultimi “in determinate circostanze, in particolare in un’estorsione operata dalla cosca Facchineri nei confronti di una società facente capo a Giuseppe Tropiano”. La vicenda è quella legata all’acquisizione, da parte della “Saint-Bernard srl”, del parcheggio pluripiano dell’ex Residence Mont Blanc, ad Aosta, dal valore economico aumentato in conseguenza dell’interesse manifestato dalla Regione nella struttura.
In particolare, per il Tribunale di Aosta, “i fratelli Tropiano avevano mostrato una vera e propria condivisione dei valori propri della sottocultura criminale sorta nell’ambiente di provenienza e una loro adesione ad un vero e proprio codice di regole criminali”, mentre per la Corte d’Appello “i Tropiano conoscevano l’appartenenza dei Raso alla ‘ndrangheta e si rivolgevano a loro per risolvere determinate questioni con modalità tipiche della criminalità organizzata”.
Nell’analisi della Cassazione, l’atto della Corte d’Appello “liquida in poche parole il tema dell’attualità del pericolo” che l’amministrazione giudiziaria si prefigge di contrastare, “ammettendo che l’ultimo fatto – l’unico, in verità, ritenuto rilevante – è del 2011, quindi di cinque anni precedente al decreto del Tribunale di Aosta”. Nel provvedimento si parla tuttavia di rapporto “assolutamente attuale” tra i Tropiano e i Raso, elemento che i giudici della Suprema Corte riconducono “alla circostanza che Vincenzo Raso ha continuato a lavorare per la Edilsud s.r.l.” fino al momento in cui è stata interessata dalla misura.
“In realtà, – si legge ancora nella sentenza – non si comprende affatto perché Raso – che lavorava come carpentiere, quindi non certo in una posizione di rilievo (né emerge che il suo impiego fosse fittizio e non corrispondente ad un'attività lavorativa effettivamente svolta) – dovesse essere licenziato dalla Edilsud”. Peraltro, nemmeno “la permanenza di un rapporto lavorativo pare sufficiente per dimostrare che i rapporti tra i Raso e i Tropiano erano proseguiti in ambiti diversi, come quelli emersi fino al 2011”.
Infine, nella disamina della Suprema Corte appare “assolutamente generica”, tanto da configurare una “motivazione apparente”, l’indicazione “di quale attività economica della Edilsud possa agevolare quella dei Raso e quali attività dei Raso siano favorite”. Non si ricava, prosegue il ragionamento degli ermellini, “il coinvolgimento della Edilsud in qualche tentativo di estorsione, né i Raso risultano – per quanto emerge dal decreto impugnato – coinvolti economicamente nell’attività della società” (tranne Vincenzo personalmente, avendo lavorato come carpentiere).
In sostanza, conclude la Corte di Cassazione, “sarebbe l’amicizia dei Tropiano ad attribuire visibilità ai Raso nell’ambiente criminale: effetto descritto del tutto genericamente ma, soprattutto, in nessun modo collegato all’attività economica tipica di un’impresa edile”. Da qui, il rinvio alla Corte d’Appello di Torino per “adottare un nuovo provvedimento fornito di motivazione effettiva ed aderente al dettato normativo”. L’amministrazione giudiziaria, con l’affiancamento agli organismi dirigenti dell’impresa da parte del commercialista Filiberto Ferrari Loranzi, era comunque terminata alla fine del mese di novembre 2017.