Chambre, assolti in 11 alla Corte dei Conti per le assunzioni all’Ufficio stampa
E’ infondata, secondo la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Valle d’Aosta, l’ipotesi di danno erariale avanzata dalla Procura regionale riguardo l’assunzione, con contratti nel febbraio 2015 e nel novembre 2018, di un giornalista quale addetto all’Ufficio stampa della Chambre Valdôtaine. Lo si legge nella sentenza, depositata ieri, lunedì 13 giugno, della causa in cui l’ufficio inquirente aveva chiamato a comparire i vertici dell’epoca e due dirigenti dell’ente.
Il verdetto, che segue l’udienza dello scorso 19 maggio, assolve l’allora presidente dell’ente Nicola Rosset (oggi al vertice di Finaosta), nonché i componenti della Giunta camerale al momento dell’approvazione degli atti contestati Roberto Sapia, Silvana Perucca, Pierluigi Genta, Ezio Mossoni, Pierantonio Genestrone, Giulio Grosjacques, Elena Maria Vesan e Graziano Dominidiato, nonché il segretario generale e una dirigente della Chambre, Jeannette Pia Grosjacques e Claudia Nardon.
La Procura sosteneva l’illegittimità delle assunzioni – contestando un danno di oltre 240mila euro (73mila dei quali imputati all’ presidente Rosset), pari agli stipendi versati al dipendente nei periodi oggetto del giudizio – sotto due profili. Da un canto la mancanza, in capo al giornalista individuato Fabrizio Perosillo, del requisito rappresentato dalla laurea, nonché l’assenza dello svolgimento di un’ordinaria procedura selettiva. Per gli inquirenti, in sostanza, sarebbero state eluse le norme di accesso al pubblico impiego.
Quanto al titolo di studio, il Collegio, in sentenza, mette nero su bianco di ritenere “che la figura dell’addetto stampa assunto dalla Camera valdostana non dovesse avere tra i suoi requisiti il diploma di laurea”. Un convincimento derivante, in primis, dai contenuti della normativa sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.
Per i giudici, la legge (risalente al 2010) “oltre a non contenere alcun riferimento al titolo di studio, si limita ad individuare” la “figura dell’addetto stampa con riferimento ai soggetti aventi qualifica di giornalisti” ai sensi della legge sull’accesso alla professione, “norma che per tale figura professionale non prevede il requisito del diploma di laurea”.
Quanto all’altro profilo di irregolarità sollevato dalla Procura, il collegio osserva che “anche ammettendo tale illegittimità nella genesi del rapporto” di lavoro (rappresentata da un contratto iniziale con la società di servizi della Chambre), essa “non determinerebbe un pregiudizio patrimoniale”, che è il solo “azionabile avanti la magistratura contabile”, restando “irrilevanti, in quanto di pertinenza di altre giurisdizioni, quelli afferenti la mera illegittimità di un atto”.
In sostanza, “in presenza di una prestazione resa conformemente alle necessità dell’ente ed ai requisiti normativamente richiesti per la stessa in capo al prestatore, va esclusa la configurabilità del danno erariale rappresentato dai compensi erogati”. La sentenza pone quindi, a carico della Chambre, la liquidazione di un compenso di 3mila euro a favore della difesa di ogni persona chiamata a giudizio, oltre al rimborso delle spese generali.