Compensi all’amministratore di Aci Service: nessun danno erariale
Dopo le sentenze sull’assunzione di un addetto stampa alla Chambre e sulla inazione della Regione nel contenzioso sulla designazione del direttore Usl, il collegio della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha depositato anche quella riguardante il danno ipotizzato dalla Procura contabile nella nomina dell’amministratore unico dell’Aci Service Srl, la società “in house” dell’Automobile Club Valle d’Aosta. Per i giudici, la tesi inquirente (basata sul fatto che l’incarico fosse stato affidato in violazione della norma che stabilisce la gratuità per le prestazioni di dipendenti pubblici in quiescenza) non trova fondamento e l’hanno respinta.
Per due delle persone a giudizio, oltretutto, i magistrati non sono nemmeno arrivati all’esame di merito, perché hanno ritenuto accoglibile l’eccezione difensiva sull’inammissibilità dei rispettivi atti di citazione. Parliamo del direttore dell’Automobile Club Fabrizio Turci e del presidente Ettore Viérin. Per la Procura, l’ultimo non aveva adempiuto al mandato ricevuto dal Consiglio direttivo di verificare l’applicabilità dell’emolumento, mentre al primo veniva addebitata la mancata vigilanza. Entrambi, però, nel presentare le loro deduzioni difensive avevano chiesto di essere sentiti con l’assistenza del proprio difensore.
Una richiesta, secondo la corte, “assolutamente tempestiva”, viste le date di notifica dell’invito a dedurre, ma non riscontrata, causa di nullità della citazione. Per il terzo convenuto, Franco Pastorello, cui era stata affidata la carica contestata (e per il quale il procuratore Giuseppe De Rosa aveva insistito nel richiedere una condanna), il Collegio conclude che “la decisione di assegnare un compenso per l’incarico di amministratore della Aci Service è da ricondurre all’assemblea” e non a lui, che “anzi, proprio per l’esistenza di dubbi giuridici sulla legittimità di vedersi corrisposto l’emolumento si era inizialmente autosospeso l’erogazione dello stesso”.
Al riguardo, in sentenza si rileva pure che “la complessità interpretativa del quadro normativo”, in particolare sotto il profilo del coordinamento di tre diverse norme, induce “ad escludere la configurabilità di una colpa grave nella condotta del convenuto”, stabilendone l’assoluzione. Nell’udienza dello scorso 19 maggio, una delle difese aveva eccepito che “le norme sul contenimento della spesa pubblica hanno tutte un margine di autonomia per quanto riguarda gli Automobile club”, ma secondo i giudici la Corte dei Conti ha giurisdizione anche su tali entità, “perché il denaro che confluisce nel patrimonio dell’ente ha natura pubblica e destinazione vincolata”.