Confinamento Covid: è costituzionale? Il Tribunale di Aosta pone la questione alla Consulta
E’ compatibile con la Costituzione italiana la norma che stabilisce il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone sottoposte alla quarantena, applicata dal Sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al Covid-19? E’ il nodo che è chiamata a sciogliere la Corte Costituzionale, cui è stata rimessa la questione – con un’ordinanza pubblicata in Gazzetta ufficiale negli scorsi giorni – dal giudice del Tribunale di Aosta, Marco Tornatore.
La questione emersa a processo
Il dubbio di legittimità è “stato rilevato d’ufficio” dal magistrato, lo scorso novembre, nell’ambito del procedimento penale ad un imputato che “pur essendo risultato positivo al test per il contagio” e “destinatario di ordinanze”, si “allontanava dal proprio domicilio nonostante la persistente positività al virus”. La violazione contestatagli è ad un articolo del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 (che ha introdotto varie misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica), convertito in legge nel maggio successivo.
Il nodo? La riserva di giurisdizione
Nel merito, il giudice ritiene che le norme impugnate “siano lesive della riserva di giurisdizione”. Si tratta del principio, sancito dalla Costituzione all’articolo 13, che “implica l’adozione di misure restrittive solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria”, ovvero “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la convalida da parte dell’autorità giudiziaria dei provvedimenti provvisori adottati dalla pubblica autorità, provvedimenti suscettibili di decadere qualora la medesima autorità giudiziaria non li convalidi entro gli stringenti termini” indicati sempre dalla carta costituzionale.
Agli occhi del magistrato, nella disciplina “relativa al caso della permanenza domiciliare disposta nei confronti del paziente risultato positivo al virus” Covid-19, “non è invece prevista alcuna forma di controllo giurisdizionale, né con atto motivato dell’autorità giudiziaria, né mediante la fase del successivo giudizio di convalida quale forma di verifica ex post dell’amministrazione”. In sostanza, il contagiato “è dunque confinato nell’abitazione sulla base di un semplice ordine amministrativo”, sottratto a qualsiasi giurisdizione.
La rilevanza della questione
Esposte le perplessità di natura giuridica, l’ordinanza dettaglia come la rilevanza della questione, per il giudice che l’ha posta, non sia indifferente. Se la prescrizione impartita alla persona finita a giudizio derivasse da una disciplina “da ritenersi conforme alla Costituzione, l’imputato potrebbe essere condannato in questa sede penale” (sono previsti la pena dell’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5000 euro), ma in caso contrario “l’ordine sarebbe illegittimo” e il processo dovrebbe chiudersi con un’assoluzione. Rimessa la questione alla Corte, il procedimento in corso è stato sospeso, per riprendere dopo il pronunciamento. Sulla base dei tempi visti sino ad oggi, la definizione di una questione richiede circa un anno alla Consulta.