Corte dei conti, l’ex dirigente regionale Bovet assolto per le consulenze in materia ambientale
Assoluzione per Fulvio Bovet, l’ex dirigente dell’Amministrazione regionale che la Procura regionale della Corte dei conti aveva chiamato in giudizio per l’assegnazione di due incarichi esterni, nell’ambito della Direzione Ambiente di cui era responsabile, contestandogli un danno erariale di 21mila euro (ridotto del 50% per il “nesso causale” con la Giunta in carica all’epoca).
Per il vice-procuratore Claudio Chiarenza, che aveva rappresentato l’accusa nell’udienza dello scorso 7 aprile, la scelta di “esternalizzare” compiti in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, nonché di tematiche giuridiche concernenti l’ambiente, costituiva uno “sviamento” dello strumento consulenziale. Secondo l’attività istruttoria svolta, si trattava infatti di competenze che non necessitavano del ricorso ad uno specialista esterno, ma di quei temi avrebbe potuto occuparsi direttamente un funzionario dell’Amministrazione. Inoltre, Chiarenza contestava anche la modesta specializzazione del soggetto cui erano stati conferiti gli incarichi.
In realtà, com’era emerso durante l’udienza, Bovet era responsabile degli atti del febbraio 2009 e del marzo 2010, dai quali erano scaturiti altrettanti contratti di collaborazione, mentre al consulente erano stati affidati in tutto sei incarichi, a partire dal 2005. Per i primi quattro, tuttavia, aveva proceduto un altro dirigente, Liliana Cazaban, senza che la Corte potesse più procedere, per intervenuta prescrizione.
Proprio l’aver “ereditato” la situazione, è l’elemento che più di altri pare aver influito sulla decisione di assolvere l’ex dirigente Bovet, difeso in udienza dall’avvocato Fabrizio Callà. Nella sentenza pubblicata ieri si legge infatti: “la presenza di una situazione già in atto, e da diversi anni, e che non era stata, al suo sorgere, oggetto di contestazioni, pur non giustificando, ex se, la permanenza di una situazione illecita, attenua indubbiamente la responsabilità, e quindi il grado di colpa, del convenuto relativamente alla scelta compiuta”.
Inoltre, scrivono i giudici contabili, “se si può ritenere che le qualifiche della persona cui era affidata la consulenza fossero alquanto modeste in generale, e del tutto carenti per quanto riguardava la materia specifica che le veniva affidata, tuttavia, il fatto che il Bovet avesse conferito l’incarico dopo che esso era stato già svolto da diversi anni, induce a escludere che si possa fare carico al convenuto di una scelta inadeguata della consulente, dal momento che essa aveva ormai sviluppato un’esperienza qualificante nell’ambito professionale di cui si tratta”.
La somma di queste due valutazioni ha indotto i giudici del collegio a ritenere “che non sia adeguatamente provata la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave in capo al convenuto”, “seppure in presenza di una decisione discutibile” alla luce della giurisprudenza in materia. Da qui, l’assoluzione per Fulvio Bovet, ma le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, “essendosi rilevato comunque il ricorrere della colpa, seppure in grado non grave”.