Esclusa da appalto per il taglio al costo del lavoro, ditta viene riammessa dal Tar

12 Agosto 2019

Esclusa da una gara da In.Va. Spa, quale centrale unica di committenza regionale, una ditta è stata riammessa dai giudici del Tar della Valle d’Aosta, con una sentenza pubblicata negli scorsi giorni. A ricorrere è stata la Euroservice Group Srl, estromessa il 10 giugno scorso dalla procedura telematica per l’affidamento del servizio di pulizia delle pertinenze e degli stabili del comune di Pont-Saint-Martin per il triennio 2019/2022 (336.072,61 euro l’importo a base d’asta).

La ditta aveva formulato un’offerta contenente un ribasso del costo del lavoro e l’esclusione era scattata, da parte della centrale di committenza, sollevando l’inderogabilità della clausola (contenuta nel disciplinare di gara) che stabiliva di non ribassare tale voce. La società aveva segnalato l’illegittimità della determinazione adottata, ma il 17 giugno In.Va. confermava l’esclusione di Euroservice, “in ragione della necessità di tutelare efficacemente i diritti dei lavoratori (trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera)”.

Per i giudici amministrativi, tuttavia, è impossibile ritenere anomala, in quella fase della gara, “un’offerta che indichi un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante (con dati ricavati dalle tabelle ministeriali)”, dovendo necessariamente lo stesso essere valutato “nell’ambito della verifica di congruità”. Tali tabelle, si legge in sentenza, “esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche”, per cui esse “non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici”.

Anche l’eccezione sollevata dai difensori di In.Va., sulla stretta connessione tra la prescrizione relativa all’inderogabilità del costo del lavoro e la cosiddetta “clausola sociale” (per cui l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire il personale già operante nell’assetto uscente del servizio), non è stata ritenuta rilevante. Per i magistrati amministrativi, dalla clausola non emerge “un vincolo assoluto in capo al partecipante alla gara”, essendo “tale impegno da conciliare con le esigenze produttive e la libertà di impresa del concorrente”.

“Ne consegue”, secondo la sentenza, che “l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante”. Dall’insieme delle valutazioni sui due aspetti (il ribasso del costo della manodopera e la clausola sociale), la decisione di accogliere il ricorso ed annullare l’atto di esclusione della Euroservice Group alla procedura.

Exit mobile version