Gli impianti di risalita? Per la Cassazione sono soggetti ad Imu
Per gli impianti di risalita “funzionali al servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie”, non “sussiste il presupposto del classamento come ‘mezzo pubblico di trasporto’”, perché “sono soliti avere destinazione esclusivamente commerciale connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici”. Le stesse installazioni vanno considerate immobili con “capacità reddituale assoggettabili a imposta” e non “sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività” come “stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc…”.
È il ragionamento attraverso cui la Corte di Cassazione, in una sentenza dello scorso 30 giugno, ha accolto un ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la Cervino SpA. Nel 2015, la Commissione tributaria regionale aveva invece dato ragione alla società partecipata regionale, confermando il classamento da essa proposto per un impianto di risalita di nuova costruzione a Torgnon, rappresentato da due seggiovie quadriposto con le relative stazioni di partenza e salita. La Suprema corte ha così ribadito un proprio orientamento in materia, per cui gli impianti sono tenuti al pagamento dell’Imu.
Sempre la stessa sezione civile della Cassazione, la quinta, si è pronunciata analogamente su un altro impianto della Cervino SpA, una seggiovia (da sei posti) a Valtournenche. Anche su questa vicenda, la Commissione tributaria aveva rigettato l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, che al tempo si chiamava Agenzia del territorio, mirato ad ottenere una diversa categoria catastale (E/1, anziché D/8). Nella sentenza, i giudici di Cassazione scrivono che “è irrilevante che l’impianto consenta anche l’accesso a soggetti non muniti di sci, e resti all’uopo in funzione anche nel periodo estivo per consentire escursioni o percorsi alpini, laddove ne è immutato l’utilizzo per finalità ludico-sportive e non per esigenze di mobilità generale”.
Una terza sentenza della Cassazione è, infine, relativa al ricorso (accolto) dell’Agenzia delle entrate contro la Monterosa SpA, sul classamento di un “impianto di risalita comprendente seggiovie collegante diverse località”. In questo caso, la Corte ha rinviato alla Commissione tributaria regionale di Aosta “in diversa composizione in relazione ai motivi accolti anche per le spese di legittimità”.