Incarichi esterni, per ex dirigente condanna in appello alla Corte dei conti

03 Marzo 2020

A quasi quattro anni dal verdetto pronunciato dalla Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta della Corte dei conti, negli scorsi giorni è arrivato l’esito dell’udienza dinanzi alla seconda Sezione centrale d’appello, seguita al ricorso presentato della Procura regionale. L’assoluzione per l’ex dirigente della Regione Fulvio Bovet, stabilita il 5 maggio 2016, è stata riformata, diventando una condanna. Dovrà risarcire 21.275 euro all’amministrazione di piazza Deffeyes, quale danno erariale cagionato per due incarichi di collaborazione affidati nel febbraio 2009 e nel marzo 2010.

L’imputato, difeso dagli avvocati Fabrizio Callà e Chiara Romanelli, era all’epoca responsabile della Direzione Ambiente. Ad un consulente erano stati rinnovati consecutivamente in tutto sei incarichi, a partire dal 2005, ma sui primi quattro, sottoscritti da un precedente dirigente, era stata riconosciuta la prescrizione. Era stato quindi chiamato a giudizio Bovet per gli ultimi due, con la Procura regionale a vedere nell’importo di quei contratti un danno, perché “sviamento” dello strumento consulenziale. Secondo l’istruttoria, non si trattava di competenze tali da richiedere uno specialista esterno, ma possibili da assolvere direttamente da un funzionario dell’ente.

Nel pronunciarsi per l’assoluzione dell’allora dirigente, i giudici contabili di piazza Roncas avevano riconosciuto come “la presenza di una situazione già in atto, e da diversi anni, e che non era stata, al suo sorgere, oggetto di contestazioni, pur non giustificando” la permanenza “di una situazione illecita, attenua indubbiamente la responsabilità, e quindi il grado di colpa, del convenuto relativamente alla scelta compiuta”. Oltretutto, il fatto di aver “conferito l’incarico dopo che esso era stato già svolto da diversi anni, induce ad escludere che si possa fare carico” all’imputato “di una scelta inadeguata della consulente”.

Al contrario, rileggendo la vicenda, i magistrati della seconda Sezione centrale d’appello hanno ritenuto che “poiché non è stata adeguatamente motivata la ricorrenza” dei “requisiti obiettivi richiesti dalla legge per poter far luogo al conferimento dell’incarico esterno (ovvero della pluralità di incarichi), ne risulta confermata l’antigiuridicità della condotta e la sussistenza del danno erariale”. Alla somma stabilita andrà aggiunta la rivalutazione monetaria, dal pagamento degli incarichi al giorno del deposito della nuova sentenza.

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