La Consulta promuove la finanziaria regionale 2016/2018
“Non fondata” e “inammissibile”. La Consulta ha bocciato il ricorso promosso dal Consiglio dei Ministri – la Regione non si è costituita in giudizio – contro l’articolo 1 della finanziaria regionale del 2015. Il Cdm aveva sollevato questione di legittimità costituzionale contro la norma regionale in tema di patto di stabilità interno (Nda ora superato dalla disciplina del pareggio di bilancio) sostenendo che “la disposizione eccederebbe le competenze statutarie” della Regione Valle d’Aosta definendo “unilateralmente l’obiettivo di spesa eurocompatibile”.
L’articolo 1 della finanziaria prevedeva che “nelle more della definizione dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per gli anni 2016 e 2017 …. la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile è prudenzialmente determinata in euro 632.242.000 per l’anno 2016 e in euro 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti”.
Nella sentenza, pubblicata oggi, la Corte costituzionale sottolinea come “la Regione autonoma, consapevole di essere tenuta al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, intende stabilire una mera programmazione regionale interna, finalizzata ad assicurare la continuità gestionale. Ciò è reso evidente dall’esplicita affermazione che la disciplina è adottata “nelle more della definizione dell’accordo”, previsto appunto dalla citata disposizione statale, nonché dall’avverbio “prudenzialmente” riferito alla qualificazione degli stanziamenti. La prospettiva della disciplina, dunque, è funzionalmente e temporalmente limitata, e la sua provvisorietà esclude che si ponga in contrasto con il principio fondamentale dell’accordo”.