La nomina fiduciaria dei vertici dei pompieri valdostani viola la Costituzione

13 Marzo 2017

A quasi un anno dalla prima udienza, Salvatore Coriale, l’ex comandante dei Vigili del fuoco che ha chiamato in giudizio l’Amministrazione regionale contro il suo “declassamento” a vice dei pompieri valdostani, si aggiudica il secondo round.

Con una decisione dello scorso 21 febbraio, depositata venerdì 10 marzo, i giudici della Corte costituzionale hanno infatti sentenziato per l’illegittimità, rispetto all’articolo 97 della Carta fondamentale, della norma sulla base della quale la Giunta aveva stabilito il nuovo vertice del Corpo regionale

La questione era stata sollevata dal legale di Coriale, l’avvocato Federico Mavilla, nell’udienza tenutasi il 21 aprile 2016 dinanzi al giudice di lavoro del Tribunale di Aosta, Eugenio Gramola. Il legale che assiste l’attuale vicecomandante aveva puntato il dito contro il comma 2bis dell'articolo 11 della legge regionale numero 22 del 2010, che sancisce la fiduciarietà (e, di conseguenza, la nomina diretta da parte dell'Esecutivo) degli incarichi di massima responsabilità del Corpo regionale dei Vigili del fuoco. 

Secondo la questione eccepita dal legale Mavilla, e che il giudice Gramola aveva appunto deciso di rimettere alla Corte costituzionale, non trattandosi di posti apicali nell'ambito dell'organigramma dell'Amministrazione, non sarebbe possibile la loro natura fiduciaria. Una tesi che i giudici costituzionali hanno ritenuto fondata, annotando nel loro pronunciamento come nella norma regionale sull’organizzazione dei servizi antincendio della Valle d’Aosta non vi sia traccia “di attribuzioni che segnalino una collaborazione” del comandante “al processo di formazione dell’indirizzo politico regionale in materia di servizi antincendi, né di un suo immediato rapporto, in tale materia, con l’organo politico regionale che conferisce l’incarico”.

Questa legge riconosce, invece, al comandante regionale dei Vigili del fuoco “funzioni di natura prevalentemente tecnico-esecutiva, attinenti alla direzione e all’organizzazione dei servizi antincendio”. Non solo. Con una successiva deliberazione della Giunta regionale del 2015, il comandante viene inquadrato “in posizione sotto-ordinata rispetto al Coordinatore regionale del dipartimento protezione civile e vigili del fuoco”. 

Ed è proprio a quest’ultimo che il provvedimento attribuisce “funzioni apicali di raccordo con i ministeri, le istituzioni nazionali e internazionali, nonché il potere di formulare proposte alla Giunta regionale al fine dell’elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge o altri atti di competenza dell’amministrazione”. Infine, scrivono i giudici, “è ulteriormente significativo che al medesimo Coordinatore spetti la verifica del raggiungimento degli obbiettivi assegnati ai dirigenti del dipartimento, fra i quali figura il medesimo Comandante dei vigili del fuoco, risultando così evidente l’inesistenza di relazioni istituzionali dirette tra quest’ultimo e i vertici dell’amministrazione regionale”.

Da questo ragionamento, i giudici della Corte concludono per la violazione dell’articolo 97 della Costituzione del comma della legge 22 del 2010 che estende ai posti di comandante e vicecomandante dei Vigili del fuoco il regime valido per alcuni incarichi dirigenziali fiduciari e di diretta collaborazione con l’organo di governo, vale a dire il Segretario generale, il Capo di Gabinetto e il Vicecapo di Gabinetto della Presidenza della Regione. Un regime che rendeva anche i vertici dei pompieri regionali nominabili con deliberazione della Giunta, su proposta del Presidente della Regione, all’inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico, facendone inoltre due posti revocabili in qualsiasi momento su richiesta dello stesso Capo dell’Esecutivo e, in ogni caso, correlati alla durata del suo mandato.

La prossima udienza della causa di lavoro è in calendario per il 5 maggio. In quella sede, le parti (la Regione si è costituita in giudizio, mentre l’attuale comandante, Pio Porretta, ha scelto di non farlo) prenderanno ufficialmente contezza della sentenza della Corte costituzionale, dopodiché la causa dovrebbe giungere a sentenza.

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