Accoglienza revocata ad un richiedente asilo trovato in possesso di diversi cellulari

29 Novembre 2016

Il Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta ha accolto l’istanza di sospensiva cautelare contenuta nel ricorso depositato da un migrante contro la revoca della misura di accoglienza, disposta nei suoi confronti dal Presidente della Regione, nell’esercizio delle funzioni prefettizie. Si tratta, con ogni probabilità, del primo caso di opposizione ad un atto amministrativo esercitata da un richiedente protezione internazionale assegnato dal Ministero alla Valle d’Aosta.

Il presidente del TAR, nel decreto del 24 novembre, scrive che “le censure formulate dal ricorrente non sembrano manifestamente infondate e pretestuose”, considerando inoltre che “l’allontanamento dalla struttura di accoglienza priva il ricorrente di stabile dimora e lo espone al pericolo derivante dal rigore della stagione invernale”. Pertanto, l’efficacia del decreto di revoca è sospesa fino al 13 dicembre prossimo, data in cui i giudici amministrativi discuteranno nel merito, in camera di consiglio, l’opposizione. In forza di tale decisione, la cooperativa che gestisce la struttura in cui il giovane, un nigeriano trentenne, era ospite, lo ha già reintegrato.

Il migrante è giunto in Valle all’inizio dell’anno ed ha richiesto asilo. Alcune settimane dopo, la Questura ha segnalato alle strutture competenti dell’Amministrazione regionale l’avvenuto deferimento dell’uomo all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per il reato di “acquisto di cose di sospetta provenienza”. In sostanza, durante un controllo di Polizia, avvenuto all’esterno della struttura, il migrante è stato trovato in possesso di un numero di telefoni cellulari “non compatibile con l’uso individuale”, senza essere stato in grado di spiegarne esattamente la provenienza.

Sulla base di tale segnalazione, è quindi scattato il decreto di revoca dell’accoglienza, motivato con il fatto che il comportamento tenuto dall’ospite, secondo le norme (in particolare, un decreto legislativo del 2015), sarebbe “incompatibile con la convivenza in comunità”. Una tesi che, con il ricorso risalente a metà novembre, il migrante – assistito dall’avvocato Orlando Navarra – contesta integralmente. 

In particolare, il cardine della tesi difensiva è che la condotta contestata (per la quale è pendente il relativo procedimento penale) non configurerebbe violazione né delle regole collettive, né del patto individuale che ogni migrante sottoscrive al momento del suo arrivo e, pertanto, non rientrerebbe nella fattispecie prevista dalle norme richiamate nel decreto, da cui la sua illegittimità. Inoltre, per il difensore, non vi sono stati né danneggiamento colposo, né comportamenti violenti da parte dell’ospite della struttura. 

Nel decreto cautelare della scorsa settimana, nel giudicare non manifestamente infondate le ragioni del ricorrente, l’estensore fa salve “le valutazioni collegiali circa la riconducibilità del comportamento contestato allo straniero alla ‘violazione grave delle regole della struttura’” ed “in ordine alla possibilità di sindacare in sede di giurisdizione di legittimità la valutazione dell’Autorità amministrativa di considerare grave la condotta accertata ai fini della revoca delle misure di accoglienza”. In sostanza, può il TAR superare il giudizio di legittimità su un atto impugnato, entrando nel merito delle valutazioni dell’autorità amministrativa che lo ha emesso? La risposta dovrebbe arrivare poco dopo l’udienza del 13 dicembre.

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