Consulta: Illegittimo escludere gli stranieri dai mutui Finaosta per il recupero di fabbricati
Per l’accesso ai mutui per il recupero di fabbricati è “costituzionalmente illegittimo” prevedere come requisito la cittadinanza italiana (o di un altro Stato dell’Unione). A dirlo è la Consulta, con sentenza pubblicata oggi.
Sulla leggere regionale 3/2023 si era espresso nell’aprile scorso il Tribunale di Torino, a cui si era appellata l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, assieme ad alcuni soggetti privati. In particolare la giudice della prima sezione Rachele Olivero aveva bocciato sui mutui prima casa il requisito della residenza protratta in quanto “incoerente rispetto alla ratio del beneficio” e con “carattere discriminatorio”.
Il Tribunale aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sui mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati (art. 80) per contrasto con l’art. 3. della Costituzione. Tesi che oggi la Consulta conferma: “escludere gli stranieri solo in quanto tali, benché essi si trovino nelle medesime condizioni che giustificano l’agevolazione in relazione agli interessi pubblici protetti, si pone in aperto contrasto con l’art. 3 Cost”.
La Consulta evidenzia nella sentenza come “se è vero che le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento non sono illimitate – e tuttavia sono suscettibili nel tempo anche di essere ricostituite tramite lo stesso rimborso dei finanziamenti, oltre che con gli interessi e con le eventuali penali corrisposte – vìola il principio della ragionevolezza la radicale esclusione dall’accesso al mutuo agevolato di chi non ha la nazionalità italiana o di un Paese dell’Unione europea, in quanto criterio del tutto scollegato dalla ratio della disciplina censurata”.
Chi è da almeno quindici anni proprietario di un immobile in Valle d’Aosta, ricorda ancora la Corte Costituzionale, “hanno concorso, anche se privi della cittadinanza italiana o europea, ad alimentare le risorse a disposizione degli enti territoriali pagando tasse e imposte sull’immobile, così come i proprietari residenti da almeno otto anni non solo hanno corrisposto i citati tributi, ma si sono anche radicati nel territorio regionale.
Il tribunale di Torino aveva censurato anche il requisito della residenza nel territorio regionale da almeno otto anni dei proprietari degli immobili da ristrutturare. Questione ritenuta però dalla Consulta non fondata.
“A fronte di una agevolazione che non soddisfa un bisogno primario delle persone, bensì persegue interessi pubblici variamente correlati al territorio, e che, inoltre, non è concessa una tantum, ma continua a essere erogata nel tempo, non è irragionevole che la legge regionale adotti, in alternativa ad altro criterio di accesso al beneficio, il requisito della residenza protratta da almeno otto anni”.
Mutui prima casa, per il Tribunale di Torino è “discriminatorio” il requisito della residenza protratta
19 aprile 2023
Il requisito della residenza protratta è “incoerente rispetto alla ratio del beneficio” e ha “carattere discriminatorio”. Così la giudice della prima sezione del Tribunale di Torino Rachele Olivero nell’accogliere il ricorso promosso dall’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, assieme ad alcuni soggetti privati, contro il bando per mutui agevolati per interventi nel settore dell’edilizia residenziale, adottato dalla Giunta presieduta da Erik Lavevaz lo scorso 9 maggio.
Nel mirino dell’Asgi, che già in passato aveva citato in giudizio e vinto una vertenza contro la Regione Valle d’Aosta per il bando affitti 2008, c’era in particolare il requisito della residenza in Valle da almeno cinque anni e, per quanto riguarda i finanziamenti per il recupero di fabbricati, il presentare la cittadinanza italiana (o di un altro Stato dell’Unione), oltre ad 8 anni da residenti nella regione.
Mutui prima casa: dal 1° luglio si possono presentare nuovamente le domande
La giudice di Torino ricorda nell’ordinanza come già la Consulta, con una sentenza del 2020 riferita alla Lombardia ha “affermato che il requisito della residenza ultraquinquennale nella Regione non presenta alcuna ragionevole connessione con il soddisfacimento del bisogno abitativo (a cui mirano le misure di edilizia residenziale pubblica), non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il beneficio tende a soddisfare”. Principio che, secondo il tribunale di Torino, vale anche per le misure di accesso al credito agevolato per la prima casa.
“Oltre a ciò, il requisito in analisi, seppur apparentemente neutro (essendo previsto indistintamente per gli italiani e per gli stranieri), determina in realtà una situazione di particolare svantaggio a carico degli stranieri rispetto agli italiani, assumendo carattere discriminatorio” spiega ancora nell’ordinanza del tribunale di Torino, ricordando i principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, “che ha affermato che i requisiti di lunga residenza in un determinato ambito territoriale possono essere più facilmente soddisfatti dai cittadini piuttosto che dagli stranieri, finendo così per privilegiare in misura sproporzionata i primi in danno dei secondi”.
Pertanto il requisito di residenza quinquennale nella Regione Valle d’Aosta, previsto dalla delibera di Giunta del maggio 2022 costituisce “una discriminazione indiretta ai danni degli stranieri, essendo da loro più difficilmente conseguibile rispetto agli italiani”.
Da qui l’accertamento da parte del tribunale del “carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Valle d’Aosta”. Delibera che ora dovrà “essere modificata in modo tale da consentire ai cittadini e agli stranieri di presentare la domanda per accedere al mutuo agevolato prima casa, senza che sia necessaria la sussistenza del requisito della residenza protratta, che andrà dunque eliminato”.
Le modifiche che il Tribunale di Torino impone alla Regione di apportare comporteranno “necessariamente per la Regione Valle d’Aosta l’obbligo di riesaminare le posizioni già definite sulla base della previsione dichiarata discriminatoria”.
Accolta anche la richiesta di condanna della Regione a pagare all’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, “la somma di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento” a partire dal dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza.
Sollevata una questione di legittimità costituzionale
Per quanto riguarda i finanziamenti per il recupero di fabbricati, per i quali è richiesta la cittadinanza italiana (o di un altro Stato dell’Unione), oltre ad 8 anni da residenti nella regione, riproducendo il requisito l’articolo 80 della legge regionale 3/2023, il Tribunale “ritiene che lo scrutinio di costituzionalità di tale fonte primaria sia imprescindibile ai fini della risoluzione del caso in esame, trattandosi di una questione rilevante, non manifestatamente infondata e non superabile”. Il Tribunale solleva, quindi, una questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3. Costituzione evidenziando come “anche quando non si verte in materia di diritti inviolabili dell’uomo (come nel caso di specie), i criteri per individuare i beneficiari di prestazioni pubbliche (necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie) devono comunque e sempre rispondere al principio di ragionevolezza, non potendosi introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”.
Adu VdA: “Sentenza non è una novità”
La sentenza del tribunale di Torino non sorprende Adu VdA. “L’affaire dei bandi per la casa era stato sollevato in diverse occasioni sia da ADU Vda, sia dalle associazioni antirazziste. Gli autonomisti e il PD hanno però preferito perseverare nell’errore e nella discriminazione tra i diversi cittadini. – scrive il movimento in una nota – Anche per il bando mutui, così come accaduto per il bando affitti, una maggioranza cieca ed arrogante non ha considerato i rilievi dell’associazionismo e il Tribunale di Torino ha bocciato i provvedimenti della Giunta. La Costituzione e il principio di uguaglianza valgono anche per la nostra Regione: lo Statuto di specialità non può essere una patente per fare peggio degli altri”.
Bando sui mutui casa, un’associazione solleva in Tribunale il carattere discriminatorio
20 dicembre 2022 di Christian Diémoz
Dopo averla sostenuta (con successo) per il bando affitti lanciato nel 2018, l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione rilancia la tesi per cui una misura di sostegno dell’amministrazione regionale sia discriminatoria. Nel mirino dell’Asgi, che assieme ad alcuni soggetti privati ha presentato un ricorso al Tribunale di Torino, c’è stavolta il bando per mutui agevolati per interventi nel settore dell’edilizia residenziale, adottato dalla Giunta presieduta da Erik Lavevaz lo scorso 9 maggio.
In particolare, la tesi dell’associazione – che chiede ai giudici il relativo accertamento – è che abbia carattere di discriminazione la condotta dell’amministrazione laddove ha previsto, per erogare i mutui sulla prima abitazione, il requisito della residenza in Valle da almeno cinque anni e, per quanto riguarda i finanziamenti per il recupero di fabbricati, il presentare la cittadinanza italiana (o di un altro Stato dell’Unione), oltre ad 8 anni da residenti nella regione.
I ricorrenti chiedono al giudice di “adottare ogni provvedimento necessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione”, ordinando alla Regione di eliminare le clausole sollevate e di riaprire il bando senza i requisiti, cioè ammettendo i richiedenti privi degli stessi a parità di condizione con gli altri concorrenti. Il ricorso sollecita inoltre il risarcimento all’Asgi del danno non patrimoniale e all’immagine derivante dalla discriminazione attuata.
In vista dell’udienza di comparizione delle parti, fissata per il prossimo 25 gennaio, la Regione – con una decisione adottata dalla Giunta nella seduta di ieri, lunedì 19 dicembre – ha stabilito di resistere in giudizio, designando a rappresentarla e difenderla l’avvocato Franco Ferrari del foro di Milano. Al riguardo, è stata anche deliberata una spesa di 14.357 euro per le spese del contenzioso.