Patto di stabilità, la Corte costituzionale: “Lo Stato può fissare gli obiettivi”

02 Marzo 2015

"La determinazione unilaterale da parte dello Stato, in assenza di criteri condivisi con le autonomie speciali, è legittima in quanto assolve provvisoriamente all’onere di assicurare il raggiungimento, nei termini temporali previsti, degli obiettivi finanziari delle manovre di bilancio in attesa del perfezionarsi dell’intesa". La Corte costituzionale ha dichiarato nei giorni scorsi legittima la decisione dello Stato di stabilire in modo unilaterale la misura del concorso e i criteri del riparto del Patto di stabilità per le Regioni a Statuto speciale. La sentenza fa riferimento a cinque ricorsi, fra cui uno presentato dalla Valle d’Aosta, contro la legge di stabilità 2012. 

La Corte spiega però come la determinazione della misura complessiva del concorso è provvisoria e deve avvenire nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza. "Il complessivo concorso delle Regioni a statuto speciale, così come quello delle Regioni a statuto ordinario, rientra nella manovra finanziaria che lo Stato italiano, in quanto membro dell’Unione europea, è tenuto ad adottare per dimostrare il rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in ambito dell’Unione europea" sottolinea la Consulta ricordando inoltre come le nuove regole abbiano anticipato la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità da parte degli Stati membri. In questo quadro, quindi, lo Stato non avrebbe il tempo per negoziare con le singole regioni autonome gli obiettivi del patto. 

L’accordo bilaterale con ciascuna autonomia costituisce, per la Consulta, un "momento di ricognizione e di eventuale ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e l’ente territoriale". La negoziazione "serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni", per esempio "le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, l’accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed effettivo gettito dei tributi, le garanzie di finanziamento integrale di spese essenziali, la ricognizione globale o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e di adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte o di nuova attribuzione, la verifica di congruità di dati e basi informative finanziarie e tributarie, ed altri elementi finalizzati al percorso di necessaria convergenza verso gli obiettivi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea". 

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