Piano regolatore di Gressoney-La-Trinité, il TAR annulla la variante sostanziale

11 Luglio 2016

Piano regolatore di Gressoney-La-Trinité: tutto da rifare. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti sentenziato quest’oggi per l’annullamento della delibera con cui il Comune aveva approvato, il 4 agosto 2015, la variante sostanziale al documento di programmazione urbanistica.

Il pronunciamento del TAR è arrivato a seguito del ricorso depositato da un privato e due società, accomunati dall’essere proprietari di immobili nel paese della Valle del Lys. Tra i ricorrenti figurava anche “The Power Company”, che ha in programma la realizzazione di una centralina idroelettrica all’Alpe Cortlys.

Nel ricorso, si sosteneva tra l’altro che “il Comune, a causa delle numerose modifiche apportate al piano fra la fase di adozione e quella di approvazione definitiva, avrebbe dovuto procedere ad una nuova pubblicazione”, omettendo la quale "l’atto sarebbe stato illegittimo".

Secondo i giudici amminitsrativi, “non si può negare che il contenuto del PRG approvato dal Comune di Gressoney-La-Trinité è profondamente diverso rispetto a quello del PRG adottato”. In particolare, come già sottolineato dai ricorrenti, “la superficie territoriale della zona C (quella in cui è ammessa l’edificazione) è stata ridotta del 31 per cento, con corrispondente incremento della zona agricola”.

A parere del collegio giudicante, “questa modifica incide profondamente sulle caratteristiche essenziali del piano, giacché, attraverso di essa si è inteso ridurre drasticamente la possibilità di utilizzazione del suolo favorendo, quindi, gli interessi connessi alla conservazione paesaggistica ed ambientale del territorio, a scapito degli interessi dei proprietari”.

I magistrati non contestano, ovviamente, la scelta di merito (“sottratta al sindacato del giudice amministrativo”), ma rilevano che “a fronte di una decisione che ha stravolto l’impostazione originaria del piano e che ha inciso profondamente sugli interessi dei privati, il Comune ha omesso di ripubblicare il piano stesso, negando agli interessati la possibilità di fornire nuovamente il necessario apporto procedimentale”.

Da questo assunto, la “violazione di un principio enunciato nella giurisprudenza” e, di conseguenza, la fondatezza del motivo sollevato dai ricorrenti, con l’accoglimento della loro opposizione, nella parte riguardante la delibera del Consiglio comunale dello scorso agosto.

Altri due motivi, riguardanti la presunta imposizione della Regione di “modifiche al piano adottato non finalizzate ad assicurarne la conformità alla normativa urbanistica ed alla pianificazione sovraordinata”, sono stati ritenuti innammissibili. Per il TAR, “solo il Comune appare legittimato a lamentare la lesione delle proprie prerogative” e non essendosi mai l’Amministrazione comunale opposta agli atti regionali, “non si vede dunque come si possa ammettere che siano i privati a chiedere tutela dinanzi al giudice di un interesse che il titolare non assume essere stato leso”.

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