Selezione Finaosta, il giudice: “manifestamente inadeguato” chiedere di firmare le prove
Con il suo ricorso, il concorrente giunto secondo alla selezione bandita da Finaosta Spa per l’assunzione di un dirigente in seno alla direzione del credito, ha “proprio stigmatizzato un comportamento manifestamente inadeguato” e, “comunque, irragionevole della Commissione esaminatrice, che ha imposto l’obbligo di sottoscrizione delle prove scritte, senza alcuna valida ragione”. Lo scrive, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 17 maggio ha dichiarato nulla la procedura svolta dalla finanziaria regionale (e quindi anche il contratto di lavoro stipulato con la vincitrice, già assunta), il giudice del lavoro del Tribunale di Aosta, Luca Fadda.
Disciplina privatistica, ma principi pubblici
Il magistrato riconosce che, come hanno sostenuto i legali di Finaosta nella causa, “alle società pubbliche non si possano applicare sic et simpliciter tutte le norme previste per le procedure di selezione concorsuali della pubblica amministrazione”, tuttavia – aggiunge – nell’avviso di selezione l’azienda “ha espressamente indicato (né poteva far diversamente, ad avviso del giudicante) di voler seguire i principi” previsti dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. “Viene, allora, direttamente in gioco – annota il giudice Fadda – il principio dell’anonimato delle prove scritte”.
Un criterio che, sottolinea il magistrato, richiamando un orientamento del Consiglio di Stato, “costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati”. Peraltro, è il ragionamento sviluppato in sentenza, il bando della selezione è qualificabile come un’ “offerta al pubblico” e il candidato si trova quindi “nella posizione di colui che può pretendere l’esatta osservanza di quanto stabilito dalla controparte”.
“Irrimediabile nullità della procedura”
Applicando “taii condivisibili principi” al caso della selezione bandita dalla finanziaria regionale nel giugno 2021, “ne consegue la irrimediabile nullità della procedura concorsuale”. Da qui l’accoglimento della richiesta del ricorrente (rivoltosi al giudice del lavoro perché insoddisfatto dall’esito delle sue contestazioni alla società sulle presunte opacità sollevate con delle Pec) di “condanna della Finaosta ad un esatto adempimento dell’avviso di selezione”. Conseguentemente, il contratto di lavoro stipulato con la vincitrice “non potrà che essere travolto” dall’esito della causa ed è stato dichiarato nullo dal magistrato, che ha condannato anche la finanziaria a rifondere le spese legali, per oltre 5mila euro.
Ad assistere il ricorrente nella causa di lavoro era l’avvocato Simonetta Biondo di Aosta, mentre la difesa di Finaosta era rappresentata dai legali Luca Perfetti, Alberto Marcovecchio e Fabio Fantini. Nella causa aveva resistito anche il concorrente giunto terzo nella graduatoria, rappresentato dall’avvocato Elisabetta Rebagliati. Quello del giudice di lavoro del Tribunale di Aosta è un primo grado di giudizio. La sentenza è impugnabile dinanzi alla Corte d’Appello ed è quindi ulteriormente possibile adire la Cassazione.
Prudenza sui prossimi passi
Sulle prossime mosse, al momento la finanziaria non si pronuncia. Dal terzo piano del palazzo di via Festaz filtra che le motivazioni sono disponibili alle parti soltanto da ieri, mercoledì 8 giugno, ed oltre ad un esame approfondito delle stesse, su qualsiasi eventuale passo ulteriore sono necessari dei passaggi interni, tra l’altro in Consiglio di Amministrazione. “Prendiamo atto delle motivazioni, – sottolinea il presidente Nicola Rosset – ribadendo ciò che si è già detto, vale a dire che per noi vale una disciplina privatistica”. Sulla volontà di impugnare il verdetto, “le valutazioni sono in corso”.
La selezione “nell’occhio del ciclone”
Alcuni dei temi sollevati nel ricorso erano già stati analizzati dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Finaosta, che nella sua relazione finale (di cui Aostasera aveva dato conto) concludeva per la sussistenza di “talune irregolarità che denotano una ‘cattiva gestione’ della procedura o, comunque, un malgoverno delle norme e dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità cui è soggetta la Società, in specie quanto all’esigenza di garantire la parità di trattamento tra i candidati”. Una valutazione che poggiava (anche) sulla questione della sottoscrizione delle prove scritte.
Alla sentenza del giudizio di lavoro non è rimasta estranea la politica (Finaosta è, peraltro, partecipata interamente dall’Amministrazione regionale). Ne ha chiesto conto anche il gruppo di Forza Italia in Consiglio Valle, con una interrogazione a risposta immediata. La discussione, svoltasi lo scorso 25 maggio, si è però tenuta in seduta segreta (prassi che l’Assemblea adotta, da qualche tempo a questa parte, nell’affrontare discussioni in cui emergono casi e dati individuali). In quel momento, tuttavia, non erano ancora disponibili le motivazioni del verdetto, che nel frattempo sono state depositate dal giudice. Il tema della sottoscrizione delle prove, nelle selezioni delle “partecipate” valdostane, era già affiorato in aula in gennaio, a seguito di un’iniziativa della Lega VdA.