C’è tempo fino al 30 novembre per le domande di sostegno dell’apicoltura per il 2021
È stata posticipata a mercoledì 30 novembre – inizialmente la scadenza era fissata per il 14 – la data ultima per la presentazione delle domande per accedere agli aiuti a sostegno della filiera apistica della campagna 2021, previsti dal decreto 20 luglio 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
I contributi – spiega una nota dell’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali – sono a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per il nomadismo e per il mantenimento degli alveari stanziali mediante nutrizioni succedanee e sono erogati sulla base del numero di alveari dichiarati in Banca Dati Nazionale Apistica (BDN) al 31 dicembre 2021. L’importo dell’aiuto è fissato con un massimale di 40 euro per alveare.
Possono beneficiare dell’aiuto:
- gli apicoltori che, in forma singola o associata, alla data del 31 dicembre 2021, sono in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari e sono registrati nella BDN come apicoltori professionisti che producono per la commercializzazione ed esercitano l’apicoltura sia in forma stanziale sia praticando il nomadismo, anche ai fini dell’attività di impollinazione;
- i Centri di Riferimento Tecnico (CRT) di cui allo Schema di riferimento per la programmazione delle iniziative nel settore apistico pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale nel dicembre 2009.
Per accedere all’aiuto, i beneficiari devono essere in possesso di partita Iva, aver costituito e validato presso un Centro di Assistenza Agricola il proprio fascicolo aziendale e avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che deve sempre essere attivo. L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice Iban valido e aggiornato anche nel fascicolo, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.
I contributi sono concessi in regime di “de minimis” agricolo, ai sensi e nei limiti del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L’importo massimo complessivo degli aiuti in “de minimis” agricolo non può superare i 25.000 euro nell’arco del triennio finanziario di riferimento (anno di concessione e i due precedenti).
Le domande, compilate in ogni loro parte e complete della documentazione richiesta, devono essere presentate all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.
Agea, ai fini del pagamento dell’aiuto, è tenuta a verificare la regolarità contributiva dei richiedenti (Durc). Qualora in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali vengano rilevate irregolarità, l’Organismo pagatore è autorizzato a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.
Sul sito della Regione www.regione.vda.it, nella sezione Agricoltura, è possibile consultare le Istruzioni Operative n. 88 di Agea ed il decreto ministeriale 20 luglio 2022.