Coronavirus, le misure per le famiglie del decreto “Cura Italia”
Mentre in Valle d’Aosta le prime misure annunciate – sospensione rate dei mutui Finaosta, l’anticipazione dell’erogazione sul trattamento di integrazione salariale e ancora l’erogazione dei contributi affitto – stentano ancora a decollare, a Roma nella notte è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi entrato in vigore il decreto “Cura Italia”.
Qui di seguito le misure che interessano, in particolare le famiglie.
Congedi e bonus babysitting
In seguito ai provvedimenti di sospensione delle scuole, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità. Il congedo e l’indennità non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il lavoratore può presentare domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dall’Istituto indicando, al momento della domanda, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
I genitori lavoratori iscritti alla “Gestione separata” hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento del reddito.
La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa i lavoratori beneficiari, possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall’Inps.
Rinvio tecnico versamenti per tutti i contribuenti
Per tutti contribuenti è previsto un rinvio tecnico: I versamenti Iva e delle altre ritenute in scadenza il 16 marzo, sono sospesi e rinviati di 4 giorni, al 20 marzo. Poi scattano le sospensioni: per le imprese più colpite dal coronavirus e che operano in un elenco di settori definito dal decreto (sport, comprese le palestre, arte e della cultura come teatri e cinema, trasporto, ristorazione, educazione e assistenza) c’è la sospensione di ritenute, contributi, premi assicurativi e Iva di marzo; idem per i versamenti da autoliquidazione e i contributi previdenziali di marzo per le imprese con “ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro”. Poi, i versamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio o, volendo, con un massimo di 5 rate mensili uguali a partire da maggio 2020. Bloccato pure ogni adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. Infine, sono sospesi gli accertamenti e le attività di riscossione, come preannunciato dall’Agenzia delle Entrate.
Reddito di cittadinanza per 2 mesi senza condizioni
Sospese per 2 mesi le condizioni previste per ricevere il reddito di cittadinanza, quali l’immediata disponibilità al lavoro e l’impegno in attività di servizio alla comunità. Per la stessa durata sono sospesi anche i termini previsti per i percettori delle indennità Naspi e Discoll e per i beneficiari di integrazioni salariali.
Stop ai mutui
La sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa diventa più facile per chi è in difficoltà, senza necessità di presentare l’Isee. Per un periodo di 9 mesi è estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti l’ammissione al già attivo “Fondo Gasparrini”. Gli interessati dovranno presentare l’autocertificazione di un calo di oltre un terzo del fatturato per le conseguenze dell’emergenza in un trimestre successivo alla data del 21 febbraio e in rapporto all’ultimo trimestre del 2019.
Rinvio documenti d’identità
La validità dei documenti di riconoscimento e d’identità è prorogata: se scaduti o in scadenza dopo l’entrata in vigore del decreto, varranno fino al 31 agosto 2020. Ma solo nei confini nazionali: la validità ai fini dell’espatrio resta difatti quella della data di scadenza indicata nel documento. Proroga anche per le revisioni delle auto.