Cva e Riforma Madia, alla ricerca di una soluzione tampone
Potrebbe arrivare con un decreto del Presidente della Regione la soluzione per tamponare “la situazione di incontestabile problematicità che interessa l’attuale e futuro agire di Cva” a seguito dell’applicazione alla società della Riforma Madia ma anche di altre normative statali e regionali.
Nel bilancio 2019, varato ieri dalla Giunta regionale, è stata prevista la sospensione per sei mesi del processo di quotazione. La decisione è legata alle valutazioni avviate dalla IV Commissione che nelle prossime settimane andrà ad udire il Professore Damiano Florenzano.
Il docente all’Università di Trento e esperto nel settore delle società controllate e/o strumentali degli enti pubblici, è stato interpellato dalla Regione sull’applicabilità della Madia e di altre normative statali e regionali, in relazione alle gare, in scadenza, per l’assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica.
Nel parere trasmesso il 25 ottobre ai gruppi consiliari il professor Florenzano sottolinea come le normative statali e regionali costituiscano un “fardello” che “impedisce di fatto alla società di competere (ad armi pari) con gli operatori concorrenti nel mercato”.
Due le soluzioni alternative alla quotazione prospettate dal docente, per sottrarre Cva dall’applicazione di queste norme. Da una parte viene suggerita l’applicazione dell’articolo 4 della Madia ovvero la possibilità per il Presidente della Regione di deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni a singole società a partecipazione della regione, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta. L’altra strada indicata riguarda invece l’adozione di una speciale norma di attuazione riferita alla realtà valdostana ad esempio con la riapertura del termine per il collocamento dei titoli obbligazionari.
Inoltre la Regione potrebbe prevedere, come già fatto con Aosta Factor, l’esclusione di Cva e delle società del Gruppo dall’applicazione della legge regionale 20/2016 sulle partecipate.
Definita questa soluzione tampone, bisognerà poi assumere delle decisioni in vista delle procedura di gara per l’assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in scadenza. Peraltro ricorda il Professore, non è questa l’unica sfida che ha davanti la società. Nei prossimi dieci anni vi sarà anche competizione per l’affidamento della concessione per la distribuzione dell’energia elettrica, attualmente in capo a Deval.
“La concessione dovrà esser assegnata con gara che sarà indetta dall’Autorità statale, non essendo stata prevista – a differenza di quanto accade in altre autonomie speciali – la competenza amministrativa della Regione Valle d’Aosta”.
Venendo invece alle gare per l’idroelettrico, Florenzano sottolinea come le “considerazioni rilevate dai documenti esaminati in punto di opportunità della quotazione in vista della procedura di gara per l’assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, non paiono irresistibili, e comunque, si presentano incomplete”.
Il professore scrive come “sfuggono i dati (anche economici) per valutare l’utilità specifica degli apporti finanziari ai fini della presentazione di domande effettivamente competitive nelle future procedure; un’utilità per il vero solo genericamente richiamata nei materiali compulsati”.
E ancora “da qui la conseguenza che, almeno in apparenza, potrebbe non rivestire un rilievo essenziale l’esito di una mera operazione di capitalizzazione, mercé l’estensione dell’azionariato”.
Altro problema segnalato dal docente riguarda il fatto che la collocazione in borsa “specie se resta ferma la maggioranza del capitale in mano alla Regione, non è idoneo a determinare, ipso facto, la rimozione della questione del conflitto di interesse, questa permarrebbe e, allo stato della disciplina vigente, è comunque neutralizzabile con adeguati strumenti”.
Infine il Professore suggerisce di inserire nella valutazione anche “soluzioni che conducono a non mettere in gara le concessioni in scadenza ovvero a non avviare a gara tutte le predette concessioni, ad esempio mercé il ricorso a forme di gestione alternative, ovviamente da legittimare con apposita copertura normativa.”