Elezioni comune di Aosta, il Tar conferma l’esclusione anche di M5S VdA e Stella Alpina

27 Agosto 2020

Dopo Adu Vda, anche le liste di Stella Alpina e del M5S Vda restano fuori dalle elezioni per il comune di Aosta. A deciderlo è stato il Tar con una sentenza pubblicata nel pomeriggio di oggi.

Le due liste erano state escluse perché avevano raccolto le firme su un modulo privo del contrassegno di lista, obbligatorio per legge. Nel caso dei grillini, il contrassegno figurava solo nella prima pagina del modulo di raccolta firme, dove però non erano presenti le 34 firme richieste, in quanto la firma di un sottoscrittore, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Saint-Christophe e non ad Aosta, come prescritto dalla legge, è stata ritenuta non valida. Le ulteriori sottoscrizioni, non sono state considerate ai fini del raggiungimento del numero minimo prescritto perché riportate in altro modulo, “pinzato al primo, ma da questo distinto, recante, in fine, una diversa data di autenticazione e un diverso soggetto autenticatore, del tutto privo degli elementi obbligatori”.

Il legale dei due Movimenti nel ricorso  sottolineava come “la Commissione è incorsa in un abbaglio, protesa a trincerare la propria responsabilità dietro un formalismo privo di apprezzabilità giuridica, di ragionevolezza e di giustificazione. Alcuna norma prescrive la presenza del contrassegno in tutte le pagine che compongono i moduli, come sostiene, erroneamente, la Commissione nella Deliberazione”.

Per Stella Alpina veniva ricordato come la raccolta firme fosse stata effettuata nella sede, da oltre 20 anni, del Movimento e i sottoscrittori o erano parenti dei candidati o iscritti al movimento. Inoltre l’elenco dei candidati era preceduto, nel suo incipit, “dalla puntuale e circostanziata descrizione del simbolo, che figurava ovunque esposto nella sede del Movimento”.

I giudici amministrativi respingendo il ricorso replicano come “le circostanze dedotte dal ricorrente, seppur munite di valenza indiziaria, non raggiungono la necessaria univoca valenza dimostrativa richiesta per sancire, senza ombra di dubbio, il raggiungimento dello scopo presidiato dalla norma”.

Il M5S VdA ha utilizzato invece per la raccolta firme il modulo di cui al modello predisposto dall’Ufficio elettorale presso la Presidenza della Regione, dove il contrassegno di lista, “è previsto unicamente sul primo foglio o pagina del modulo”. La raccolta firme è avvenuta, inoltre, sul medesimo banchetto “corredato di contrassegni simboli, segni, elenchi, e gagliardetti inequivocabilmente riferibili al Movimento 5 Stelle”. Anche nel caso dei grillini, i sottoscrittori erano “nella quasi totalità iscritti al movimento” e l’elenco dei candidati era preceduto, nel suo incipit, “dalla puntuale e circostanziata descrizione del simbolo”.

Secondo il legale, per entrambe le liste, “l’assenza del simbolo sul modulo” o come per i grillini “l’assenza del simbolo sul modulo sulle pagine successive alla prima”, “non ha, per tanto, generato alcuna confusione o perplessità, alcun effetto distorsivo, o fuorviante, o pregiudizievole in termini di chiarezza della volizione, in capo ai sottoscrittori, che la Commissione Circondariale ha ritenuto di individuare e sanzionare”.

Parere non condiviso dai giudici del Tar che per il M5S Vda, nel respingere il ricorso, evidenzia in prima battuta, il mancato raggiungimento del “numero minimo legale di sottoscrizioni”. Sull’assenza nei moduli successivi al primo del contrassegno di lista, anche per i grillini, il Tar ribadisce come “non vi sono elementi sufficienti da cui è possibile dedurre la piena ed inequivocabile consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista interessata dalla loro volontà adesiva, atteso che si tratta anche di due momenti distinti di sottoscrizione e le sottoscrizioni del secondo gruppo di fogli sono state apposte su moduli in cui non solo non vi è l’indicazione del contrassegno, ma nemmeno una circostanziata descrizione dello stesso”.

I due movimenti possono ora ricorrere al Consiglio di Stato, come fatto da Adu Vda.

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