Gli orti si possono coltivare anche se fuori dal Comune di residenza. Firmata l’ordinanza
Buone notizie per chi ha un appezzamento di terra da coltivare, che non si trova nei pressi della propria abitazione. Da oggi, infatti, l’attività è consentita. Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha firmato oggi, domenica 19 aprile 2020, un’ordinanza ritenendo che la coltivazione dei terreni per uso agricolo e le attività dirette alla produzione per autoconsumo rientrino fra le attività consentite.
Il provvedimento stabilisce che: “lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole anche di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, e la conduzione di piccoli allevamenti, per produzioni di autoconsumo sono consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso di tale superficie agricola e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al sito.”
Resta vietato ogni assembramento e l’accesso al fondo è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona.
Se gli appezzamenti, di limitate dimensioni, sono vicini, le attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno quattro metri, indossando obbligatoriamente mascherine o mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.
Sempre oggi il Presidente della Regione ha firmato un’ordinanza che stabilisce ulteriori misure per limitare il più possibile la diffusione del contagio per le attività di selvicoltura e per l’utilizzo delle aree forestali, così come per le attività del settore delle costruzioni.
L’ordinanza stabilisce il rispetto delle seguenti misure: all’interno dei cantieri non devono essere presenti contemporaneamente più di 10 addetti, oltre a tecnici, progettisti e fornitori, fatti salvi i cantieri in cui si svolgono lavorazioni che rivestono carattere di somma urgenza al fine di rimuovere un pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Tutti
i soggetti presenti, nei lavori che prevedano la distanza inferiore a due metri fra i vari operatori, devono indossare mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.
Delle deroghe al numero di addetti possono essere consentite da parte del Presidente della Regione può disporre, su proposta delle strutture regionali, degli enti o delle imprese interessate, sentita l’Unità di crisi.