Inchiesta Casinò: la tentazione dell’insindacabilità del voto, già “bocciata” dal Procuratore

10 Marzo 2018

“I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. L’insindacabilità dei consiglieri regionali è prevista dall’articolo 24 dello Statuto Speciale. Nelle ultime settimane, ovvero da quando sono arrivate le citazioni in giudizio sull’inchiesta Casinò della Corte dei Conti per 21 consiglieri ed ex e per un funzionario regionale, si sente spesso evocare questa “immunità”. Tanto che mercoledì, al termine dell’Assemblea, c’è stato un incontro informale fra alcuni consiglieri e i tecnici regionali.

Se esiste la tentazione di appellarsi all’insindacabilità per la ricapitalizzazione da 60 milioni di euro approvata nel 2014 dal Consiglio regionale, a mettere le mani avanti ci ha già pensato, però, il Procuratore della Corte dei Conti.

Sono ben sette le pagine della citazione in giudizio in cui Roberto Rizzi spiega perché i consiglieri regionali non possono ricorrere a questa speciale immunità.

Il procuratore ricorda innanzitutto come l’articolo 24 dello Statuto speciale ha “un contenuto sovrapponibile” alla versione originaria dell’articolo 68 della costituzione.

Con la riforma del 1993 quest’ultima norma ha subito una formulazione più ampia “riferibile a tutte le forme di responsabilità giuridica in cui potrebbe incorrere un parlamentare a causa delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni” mentre con la “formulazione originaria e di riflesso con la formulazione dell’art. 24 dello Statuto della Valle d’Aosta – norma da ritenersi operante in virtù del connotato di specialità che la caratterizza rispetto alla corrispondente previsione costituzionale  – l’inclusione delle forme di responsabilità diverse da quelle penali non era e, tenuto conto della diversa sensibilità nel frattempo maturata sul tema della c.d. questione morale, continua a non esser affatto scontata”. Insomma la nuova formulazione dell'articolo 68 della Costituzione poteva mettere i consiglieri regionali al riparo da responsabilità amministrative ma lo Statuto non costituisce, invece, "un efficace antidoto per immunizzare gli eletti in Consiglio Valle dal rischio di incorrere in responsabilità amministrativa". 

Il Procuratore Rizzi richiama poi alcune sentenze della Consulta fra cui una del 2009 relativa allo Statuto speciale della Regione Sicilia in cui i giudici escludono che “eventuali altre funzioni amministrative, attribuite al consiglio dalla normativa regionale” siano coperte dall’immunità. Altre due sentenze del 1985 hanno poi “distinto dall’area insindacabile, riferita alle funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo, di autorganizzazione interna, nonché a quelle aggiuntive determinate dal legislatore nazionale, un’area invece pienamente sindacabile, costituita dalle altre e diverse funzioni amministrative, determinate dalle varie fonti regionali”.

Per la Procura della Corte dei conti l’aumento di capitale “è riconducibile ad un atto espressamente qualificato come amministrativo” e non di indirizzo. “Dunque, un intervento, espressione di una funzione amministrativa, priva di ancoraggi nella disciplina statale, –  la sola che avrebbe potuto creare condizioni, in questo specifico ambito, per l’esercizio insindacabile del voto da parte dei membri del Consiglio Valle  – e perciò, in grado di generare responsabilità amministrative per gli assuntori della decisione di procedere alla ricapitalizzazione” del Casinò nel 2014.

In base alla legge regionale 27/2005 spetta all’Assemblea deliberare la sussistenza dell’insindacabilità e trasmetterla all’autorità giudiziaria. In questa legislatura la questione era stata portata in Consiglio, proprio pochi mesi prima del voto della ricapitalizzazione, per una querela ricevuta dall'ex grillino Stefano Ferrero. In quell’occasione la conferenza dei capigruppo si era detta prima d’accordo per votare la sussistenza ma poi in aula la maggioranza aveva respinto la richiesta. 

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