Servizi anziani, la protesta contro il bando del Comune di Aosta esce dai confini regionali

16 Settembre 2016

Continua la bufera sul bando sui Servizi agli anziani del Comune di Aosta. Dopo le polemiche delle ultime settimane arrivano ora atti formali di richiesta di annullamento della gara.

Nella fattispecie è stata consegnata oggi al Comune, alla Cuc e alla Stazione appaltante una richiesta “di annullamento in autotutela della procedura di gara o di rettifica della disciplina di gara e contestuale proroga dei termini di presentazione delle offerte” presentata dalla Società Cooperativa San Giovanni di Dio di Foggia che, attraverso il suo Ufficio Legale lancia pesanti accuse sulla formulazione del bando.

Accuse di illegittimità che toccano diversi punti, a partire dal fatto di basare il punteggio per l'affidamento dei servizi solo su requisiti quantitativi: “l’esame dei documenti di gara consente di rilevare che ai fini della aggiudicazione del servizio non vi è alcuno spazio per valutazioni di natura tecnico-qualitativa e che la gara in oggetto viene aggiudicata in base a soli elementi di natura numerica”, spiega il documento, rendendo quindi “facile notare che una simile operazione limita i progetti tecnici a mere indicazioni numeriche”. Da qui la prima richiesta di ritiro, dal momento che, prosegue il documento: “Ne discende che la gara in questione attribuisce un massimo di 95 punti ad elementi di natura quantitativa e solo 5 ad elementi di qualità, oltretutto declinati in modo non chiaro” violando così diverse norme giuridiche: “il criterio di aggiudicazione adottato, che dovrebbe essere quello del miglior rapporto qualità prezzo, non consente alcuna valutazione qualitativa delle offerte, con la conseguenza che si tratta – in realtà – di un criterio sostanzialmente di solo prezzo” e disattendendo “il principio di separazione della valutazione degli elementi quantitativi da quelli qualitativi, in base al quale elementi numerici non possono essere inseriti nei progetti tecnici, pena un indebito condizionamento della Commissione nella attribuzione dei punteggi discrezionali”.

Tra le altre violazioni l'Ufficio legale della cooperativa foggiana – che fra i partner vede la Proges –  segnala come: “moltissimi servizi affidati (es: telesoccorso, teleassistenza, prossimità ecc.) non sono oggetto di alcuna considerazione in sede di valutazione delle relazioni tecniche, con la conseguenza che essi vengono, di fatto, affidati in base al solo ribasso sul prezzo” e che “nella formulazione del disciplinare di gara, non viene precisato a quali condizioni verrà attribuito il punteggio minimo, pari a zero, che invece deve essere attribuito alle offerte peggiori tra quelle possibili, con la conseguenza che viene eluso ogni principio di proporzionalità nella valutazione dei progetti”.

Contestati anche i requisiti economici del bando, come la richiesta, quale requisito di capacità economica e finanziaria, di un fatturato minimo annuo di 15.000.000 euro. Tale requisito appare vistosamente sproporzionato ed illegittimamente restrittivo della concorrenza” e violerebbe – sempre secondo La San Giovanni di Dio – diversi articoli di legge come l’articolo in cui "si prevede la possibilità di richiedere un fatturato minimo 'nel settore di attività oggetto dell'appalto', mentre nella gara in questione non viene richiesto alcun fatturato specifico”, oppure l’articolo in cui si "dispone che il fatturato minimo annuo richiesto non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto (da intendersi, nel caso di affidamenti pluriennali, quale valore stimato annuo)” o ancora “in quanto sprovvisto di ogni motivazione, nella parte in cui si prevede che 'la stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara'”.

In conclusione la cooperativa sociale pugliese chiede di “procedere con l'annullamento in via di autotutela dell'intera procedura in oggetto, che dovrà essere indetta nuovamente nel rispetto dei principi e delle norme oggi violate. In difetto, la scrivente si riserva di procedere di fronte all'Autorità Giudiziaria competente per tutelare le proprie ragioni, nella fase procedimentale in cui rileverà una lesione”.

 

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