Zona rossa, firmata la nuova ordinanza regionale. Sarà valida fino al 26 aprile
A seguito dell’Ordinanza firmata venerdì scorso, 16 aprile, dal Ministro della Salute Roberto Speranza, il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha emanato oggi, lunedì 19 aprile, la sua ordinanza per la proroga della zona rossa in Valle d’Aosta.
Ordinanza che, si legge nel provvedimento, ha efficacia sull’intero territorio regionale a partire da domani, martedì 20 aprile, fino lunedì 26 aprile.
L’ordinanza regionale
Posso raggiungere la seconda casa situata nella mia stessa regione? Nel correre o andare in bici posso spostarmi fra Aosta e Sarre? Dopo le domande dei lettori, soprattutto riguardo l’attività sportiva riportiamo nuovamente quanto contenuto nelle Faq del Governo.
Attività motoria e sportiva
Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Ad esempio se abito ad Aosta posso andare in bicicletta fino a Saint-Marcel, ma devo poi rientrare ad Aosta. Stesso discorso per i runner. La pesca o lo scialpinismo sono possibili invece soltanto nell’ambito del proprio comune.
Diverso invece è il caso delle passeggiate. L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali sono ancora sospese, come tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
Sospese anche le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se di carattere ludico-amatoriale.
Gli spostamenti
Ai residenti è consentito lo spostamento verso le seconde case situate nella regione.
A coloro i quali non risiedono nel territorio regionale non sono permessi gli spostamenti in entrata in Valle d’Aosta per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale, ovvero le seconde case.
Rimane vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Valle d’Aosta, fatti salvi quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È sempre consentito, invece, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
La scuola
Le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e del primo anno delle scuole medie, nonché dei servizi educativi per l’infanzia si svolgono in presenza. In modalità a distanza si svolgeranno invece le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della secondaria di primo grado, e le quelle delle superiori.
Viene confermata la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, garantendo un’effettiva inclusione scolastica, nonché, qualora sia necessario, è permesso l’uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari settimanali per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell’istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell’istruzione tecnica – settore tecnologico, e nell’istruzione liceale – indirizzo artistico e musicale;
Le attività extra-scolastiche ad indirizzo musicale si svolgono in presenza e in forma individuale solo per gli strumenti cordofoni, tastiere e percussioni, per i quali è possibile mantenere sempre l’uso della mascherina.
È consentito lo svolgimento in presenza degli esami per il conseguimento di qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale, nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio COVID-19.
Attività culturali e varie
Sono sospese le mostre e l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche che possono offrire i propri servizi su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
Restano chiusi teatri, sale scommesse e casinò.
Ristorazione
Rimangono sospese le attività dei servizi di ristorazione, come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale nel rispetto dei protocolli anti Covid-19.
È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 22 la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalentemente una di quelle identificate con codice Ateco 56.3 (bar ed esercizi similari senza cucina), l’asporto è consentito fino alle 18.
Resteranno comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e in ospedale.
Attività commerciali
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità come edicole, tabaccai, librerie, farmacie, parafarmacie, così come le lavanderie e le tintorie, i punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Altre attività
Lo svolgimento di attività agricole legate a orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono sempre consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione.
Sono consentite, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio – ovvero il distanziamento interpersonale di almeno due metri o utilizzo di dpi -, le attività di manutenzione annuale funzionali al caricamento dei canali irrigui, effettuate dai membri dei Consorzi di miglioramento fondiario mediante le “corvée”, in considerazione della necessità di garantire la fornitura d’acqua indispensabile durante la stagione estiva per le attività agricole nonché della funzione antincendio di tali canali i quali alimentano, in taluni casi, anche i serbatoi dedicati agli antincendi boschivi.
Gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell’ambito del Sistema regionale di protezione civile e di soccorso in montagna, sono sempre consentiti su tutto il territorio regionale. Le attività di allenamento e di addestramento devono avvenire comunque nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri. Dove il distanziamento non è possibile vi è l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.