Azzardopatia, il Tar vuole ora verificare la distanza fra la sala slot e l’Università
Metro alla mano il comandante della Polizia locale Fabio Fiore avrà 60 giorni di tempo per dire se il percorso pedonale più breve fra il Joy Village e l’Università della Valle d’Aosta sia o meno inferiore a 500 metri. E’ quanto ha disposto il Tar della Valle d’Aosta esaminando il ricorso promosso dalla società Led di Rovato (Bs) per l’annullamento del decreto della Questura di Aosta di revoca della licenza alla sala slot di Quart.
Al centro delle contestazioni la previsione della legge regionale sull’azzardopatia (10/2018), che ha sostituito il criterio del “percorso pedonale più breve” con il criterio della distanza “misurata in linea d’aria” e sulla quale la società ha sollevato questione di legittimità costituzionale.
“Se questa distanza fosse inferiore a 500 metri, la questione di costituzionalità della previsione sopra citata – scrivono i giudici amministrativi – sarebbe irrilevante perché comunque l’esercizio della ricorrente si troverebbe a distanza vietata anche in base alla preesistente normativa.”
Una volta accertata la distanza, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale verrà discussa in una nuova udienza pubblica fissata per il 14 luglio 2020. Il Presidente Andrea Migliozzi con i consiglieri Davide Soricelli e Carlo Buonauro hanno nel frattempo respinto gli altri motivi con cui la società Led denuncia l’illegittimità “propria” del provvedimento impugnato.
Secondo la società, per le sale slot già operanti alla data del 19 marzo 2018 il controllo sul rispetto della distanze sarebbe rientrato nella competenza degli enti locali e non dell’Amministrazione degli interni. Ma per il Tar “la tesi è infondata”. La società contestava poi l’inclusione delle università fra i luoghi sensibili indicati dalla legge quali scuole di ogni ordine e grado e strutture culturali. “Ritiene il Collegio che l’uso di una locuzione così ampia sia il chiaro indice della volontà del legislatore regionale di comprendere nel divieto ogni ente, istituzione, soggetto, pubblico o privato, che sia un centro di aggregazione di iniziative a carattere culturale e – se si segue questa impostazione – le università non possono certo essere escluse”.
Per il Tar, quindi, il provvedimento impugnato costituisce “una puntuale applicazione della normativa della legge regionale n. 14 del 2015, e in particolare delle disposizioni che hanno anticipato l’entrata in vigore dei limiti di distanza e che hanno modificato il criterio di misurazione di quest’ultima”.