Moria di pesci nel torrente Messuère, assoluzione per l’imputato a processo

16 Marzo 2021

Assoluzione da tutti i reati contestati. Il giudice monocratico Marco Tornatore l’ha pronunciata oggi, martedì 16 marzo, nei confronti di Alberto Arditi (59 anni), legale rappresentante della “Messuère Energie Srl” di Issogne. L’uomo era a processo per distruzione o deturpamento delle bellezze naturali, nonché per impedimento del controllo. Imputazioni legate ad episodi del 2019, lungo il torrente Messuère, in val d’Ayas, ove si trova l’opera di presa della centralina idroelettrica per cui la società è titolare di una subconcessione.

In particolare, nell’agosto e nel dicembre dello stesso anno, i forestali della stazione di Brusson avevano riscontrato la messa in secca del corso d’acqua. Nel primo caso, il fenomeno era stato accompagnato da una moria di pesci, verificata in due pozze d’acqua totalmente prosciugate in località Moulin de Robatot (Brusson), circa 2,5 km a valle dell’impianto. Ad essere rinvenuti senza vita erano stati una sessantina di pesci. Durante il controllo all’opera di presa dell’azienda, i testimoni avevano dichiarato di aver assistito “all’abbassamento repentino della paratoia, che ha determinato di fatto l’innalzamento, altrettanto repentino del livello idrico a valle”. Da questo originava l’accusa di impedimento del controllo.

Il pm Sara Pezzetto aveva chiesto 7 mesi di reclusione per l’imputato, relativamente alle imputazioni legate all’agosto del 2019, nonché 2mila euro di multa per quella di cinque mesi dopo. La rappresentante dell’accusa ha inoltre depositato una copia di un provvedimento dirigenziale dello scorso febbraio, con cui la Regione aveva sospeso temporaneamente l’attività di prelievo d’acqua da parte della “Messuère Energie” (sottolineando sedici occasioni di mancato rilascio del quantitativo corretto di deflusso minimo vitale, da parte della centralina).

L’udienza si è aperta con alcune dichiarazioni dell’imputato, a metà tra lo stupore per le contestazioni e il ridimensionamento dell’accaduto. L’atto regionale? “Contiene 16 casi, ma sono solo a conoscenza dei due di cui parliamo oggi, più altri due per cui ho ricevuto altrettante sanzioni da 20 euro l’una. Non conosco altro, né ho gli atti”. La moria dei pesci? “Parliamo di 2 trote da 2,5 etti e 58 avannotti. Il Consorzio pesca non mi ha mai mandato una mail di lamentela”. Il movimento delle paratoie? “Ero in vacanza, non si può dire che a 500 km di distanza io abbia toccato le paratoie”.

Il difensore dell’imputato, l’avvocato Michele Peracino di Torino, ha puntato – per smontare le accuse – sulla “tenuità del danno ambientale, peraltro desunto”, mentre “la giurisprudenza dice di danno grave, effettivo e che va determinato in concreto”. Nel caso della secca che ha scatenato la moria di pesci, il legale ha chiamato in causa il Consorzio di miglioramento fondiario di Brusson (il cui presidente, Savino Vacquin, era co-imputato ed è uscito dal processo facendo oblazione al decreto penale spiccato dal Tribunale, cui Arditi si è invece opposto).

Commentando le foto scattate dai forestali durante il controllo di agosto, l’avvocato ha considerato che “si limitano alla pozza con gli animali e alla presa (a fini irrigui, ndr.), 100 metri sopra. Non sono andati alla presa di Arditi”. Guardandole, però, l’“acqua viene totalmente assorbita dalla presa del Consorzio”, che “non ha obbligo di rispettare il deflusso minimo vitale, né ha un disciplinare”. Quanto alla centralina, “non abbiamo la situazione (fotografica, ndr.) a monte”, ma “produceva” e, allora, “significa che c’è rilascio”, perché il meccanismo lo ha “tarato la migliore società italiana”, esterna a quella dell’imputato.

Insomma, “l’acqua c’era, ma la prendeva tutta il Consorzio”. Sull’ipotesi di impedimento del controllo, “nulla fa pensare ad un intervento da remoto”, ma comunque “è accaduto un aumento di 6 centimetri in un’ora e mezza”, che “non crea una situazione di pericolo”. Tesi che devono aver convinto il giudice. L’assoluzione dal deturpamento delle bellezze naturali è scattata “per non aver commesso il fatto” (per agosto) e “perché il fatto non costituisce reato” (per dicembre). Quanto all’impedimento del controllo, la formula scelta dal giudice è “il fatto non sussiste”.

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