Assegno di inclusione, come funziona la misura che sostituisce il Reddito di cittadinanza
Dopo l’addio al Reddito di Cittadinanza, voluto dal Governo Meloni, da oggi, lunedì 18 dicembre, è possibile presentare domanda per la nuova misura sostitutiva dell’Assegno di Inclusione (ADI), prevista dal 1° gennaio 2024.
Possono accedere alla nuova misura i nuclei familiari che includono almeno una persona disabile, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio.
Oltre ad un sostegno economico, l’Assegno di Inclusione prevede un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa.
Secondo i dati recentemente pubblicati da Bankitalia la platea dei beneficiari della misura verrà ridotta da 2,1 a 1,2 milioni rispetto all’RdC; “il calo interessa sia le famiglie italiane sia, nonostante l’allentamento del requisito di residenza, quelle di origine straniera”.
Rispetto al Reddito di cittadinanza, inoltre, con la nuova misura le famiglie avranno un taglio medio del supporto economico stimato in 1.300 euro annui (-11 per cento).
A chi è rivolta la misura
L’Adi è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione, e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno sessanta anni di età o in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.
La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell’Adi.
Il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali: un valore Isee, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro; un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI (ale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza); un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’Isee, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) non superiore a: 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
I massimali sono incrementati di: 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
Come fare domanda
La domanda di ADI si può presentare nella sezione dedicata del sito Inps utilizzando SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un Patronato.
A partire dal 1° gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i Caf.
La natura di misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e lavorativa rivolta ai nuclei familiari con persone fragili comporta infatti la necessità di iscriversi alla piattaforma SIISL e di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.
Direttamente dal portale Inps oppure con il supporto degli intermediari, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD).
In presenza di esito positivo dell’istruttoria della domanda, il beneficio economico dell’Adi decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente.
In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del PAD e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.
A quanto ammonta
Il beneficio economico dell’Adi, è calcolato su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto: da una integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza , verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese nella domanda;
una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, per un importo, ove spettante pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell’Isee, in corso di validità, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o di 1.800 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo dei dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.
Il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui.
Verrà erogato attraverso lo strumento di pagamento elettronico ricaricabile della “Carta di inclusione” .