Sgombero neve a Saint-Pierre, il Consiglio di Stato “boccia” le scelte dei commissari

16 Marzo 2022

Il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata ieri, martedì 15 marzo, “boccia” la linea tenuta dalla Commissione straordinaria insediatasi al Comune di Saint-Pierre, dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, riguardo al servizio di sgombero neve. I giudici hanno rovesciato l’esito del giudizio davanti al Tar della Valle d’Aosta, chiusosi nel 2021 con la sentenza che vedeva riconosciuta la visione dei commissari, disponendo l’annullamento degli atti impugnati da due aziende.

La “linea” dei commissari

Dopo l’insediamento in Municipio, la Commissione aveva evidenziato una situazione di “disordine amministrativo” non solo sui dossier finiti al centro dell’inchiesta “Geenna” della Dda di Torino, su infiltrazioni di ‘ndrangheta in Valle, ma anche sulle aggiudicazioni di altri appalti e servizi. Tra questi, lo sgombero neve, che – come emerso in sede di proroga del commissariamento dell’ente, lo scorso giugno – era stato “assegnato con trattativa privata” per le stagioni 2020-1, 2021-2 e 2022-3, a seguito “di diverse procedure ad evidenza pubblica andate deserte”.

Nessun rilievo penale sul servizio

La Commissione straordinaria aveva anche “segnalato all’autorità giudiziaria la possibilità di illeciti accordi tra alcuni operatori del settore”, rispetto “ai quali non è possibile escludere l’interessamento anche di soggetti controindicati”. Tale ipotesi era stata scrutinata dalla Procura della Repubblica nell’ambito dell’esame delle situazioni emerse dall’accesso antimafia non solo a Saint-Pierre, ma anche ad Aosta (dove la verifica si era conclusa senza scioglimento del Comune), senza condurre a rinvenire elementi di rilievo penale.

Il ricorso di due imprese

Non invitati alla procedura negoziata, nel frattempo, l’impresario Davide Bochet e la ditta “La Tour Ronde” impugnano gli atti adottati dall’amministrazione comunale per affidare il servizio (a un raggruppamento temporaneo di imprese). Il Tar della Valle d’Aosta dichiara irricevibile il loro ricorso, per “la tardività della notifica”, quindi per il superamento dei termini del deposito. I due operatori rilanciano, appellando la decisione al Consiglio di Stato, che – riesaminando la questione, nell’udienza dello scorso 13 gennaio – conclude che l’interpretazione data in primo grado per procedere al calcolo delle scadenze sia errata.

L’esame del merito

Il motivo di ricorso viene quindi considerato fondato e questo porta i magistrati all’esame della questione di merito sollevata dai due. Gli appellanti sostengono che “le condizioni contrattuali dell’affidamento” sarebbero state “sostanzialmente diverse da quelle previste” dalle gare indette in precedenza. In particolare, l’appalto sarebbe stato previsto per tre anni, anziché per un solo anno (come nel bando prima), e il corrispettivo spettante avrebbe avuto ammontare “notevolmente più elevato” (277mila euro, per ogni anno, anziché 224.400 euro, peraltro suddiviso in due lotti, per un solo anno).

Il Comune, costituitosi in giudizio, non ha contestato le “discrasie tra le diverse procedure”, ma sostenendo che le “differenze possono dirsi nella sostanza omologhe ed equivalenti”. Per quanto concerne l’importo del corrispettivo l’amministrazione ha sottolineato “come la gara aperta prevedeva un periodo di tre anni rinnovabile per altri tre”, il che “giustificherebbe un importo inferiore per ciascun anno”. Un altro aspetto sollevato, la riduzione dei mezzi da 20 (nel bando iniziale) a 17 (nella procedura negoziata), viene motivata perché “proporzionata alla minor durata del servizio, così da determinare una sostanziale equivalenza tra le due procedure”.

“Repliche che non colgono nel segno”

Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, “le repliche dell’amministrazione appaltante non colgono nel segno” e le modifiche alle condizioni contrattuali previste per la gara senza bando “incidono in maniera significativa su profili fondamentali del programma contrattuale”. Viene così stabilito l’integrale annullamento della procedura negoziata e dell’aggiudicazione effettuata.

Il Comune di Saint-Pierre viene, altresì, condannato al pagamento delle spese giudiziali per il doppio grado, liquidate in 4mila euro, in favore delle imprese appellanti, assistite nella causa dall’avvocato Giovanni Borney del foro di Aosta. Per lo sgombero della neve (per ciò che rimane di questa stagione e per la prossima), quindi, tutto da rifare. La palla torna in Municipio, dove la Commissione straordinaria è agli ultimi giorni di permanenza (le elezioni sono state fissate per il prossimo 15 maggio).

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