Crisi in Regione, lo scontro si sposta sulla legge Severino

Il Presidente del Consiglio: "A noi non risulta la retroattività". Rollandin: "necessario avere certezza sulle conseguenze degli atti adottati con il voto determinante dei Consiglieri oggetto di sospensione".
Politica

In Piazza Deffeys non è più solo guerra di numeri ma ora anche di interpretazioni legali. Dopo le dichiarazioni di oggi del Presidente della Regione, Augusto Rollandin, sulla retroattività della sospensione, arrivano nel tardo pomeriggio di oggi quelle del Presidente del Consiglio regionale, Andrea Rosset, con una lettura diversa della questione. 

"Sulla base degli approfondimenti ad oggi effettuati, a noi non risulta che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri abbia effetto retroattivo" dice Rosset. "Al momento, al Consiglio regionale non è stato notificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e non abbiamo quindi in mano alcuno strumento giuridico per impedire ai quattro Consiglieri di partecipare alle sedute di Consiglio e alle votazioni negli organi regionali. Siamo a conoscenza di situazioni analoghe in altre Assemblee legislative dove, dalla pronuncia della sentenza di condanna alla notifica del DPCM di sospensione, i Consiglieri hanno continuato a svolgere la loro attività istituzionale senza ripercussioni sugli atti adottati." 

Parole su cui a stretto giro di posta interviene la  Presidenza della Giunta:  "In nessun momento si è inteso sostenere che i Consiglieri regionali in carica condannati dalla Corte di Appello di Torino non possano pienamente partecipare alle sedute del Consiglio regionale, fino a quando non saranno notificati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alla sospensione dei Consiglieri stessi". 

Nella stessa  nota, però, si chiarisce anche come "i suddetti Decreti accerteranno la sospensione dei Consiglieri dalla data della sentenza, ovvero dal 14 febbraio 2017. Poiché, l’articolo 8, comma 3, della “Legge Severino” prevede che nel periodo di sospensione i soggetti sospesi “non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata”, è necessario avere certezza in ordine alle conseguenze di tale previsione sugli atti adottati con il voto determinante dei Consiglieri oggetto di sospensione".

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