Il Tar di Aosta boccia la richiesta di Savda di condannare la Regione ad un risarcimento danni di oltre 20.5 milioni di euro sulla questione della determinazione delle tariffe del trasporto pubblico locale fra il 1982 e il 2001.
Nel dicembre 2016 la società di trasporto pubblico locale si era rivolta al Consiglio di Stato per chiedere, oltre al risarcimento danni milionario, l’annullamento della delibera di Giunta del 2 settembre 2016 con cui la Regione, in esecuzione di varie sentenze del giudice amministrativo di secondo grado, aveva determinato le tariffe per il periodo oggetto di contenzioso. In particolare la Giunta, prendendo a riferimento il livello tariffario all'epoca in vigore sul sistema ferroviario, ha previsto un aumento dell’1% solo per gli anni 1983, 1984 e 1989 e dell’1,5% per il 1992.
Il Consiglio di Stato aveva però passato la palla al Tar che oggi ha stabilito come il ricorso di Savda sia in parte inammissibile e in parte vada respinto.
I giudici ricordano come la regione ha motivato la scelta di adeguare le tariffe.
“La Regione, infatti, relativamente al periodo 1982-1996 ha considerato ciascuno degli elementi da ponderare indicato dalla legge e spiegato che, non indicando quest’ultima una gerarchia tra gli stessi – si legge nella sentenza – si è dato maggior rilievo alla esigenza di armonizzazione del livello tariffario del trasporto su gomma e del trasporto ferroviario, tenuto altresì conto che “un corretto bilanciamento degli introiti delle aziende (vendita di biglietti e fondi pubblici) rispetto ai costi di produzione aveva già trovato una composizione attraverso un’intensità adeguata dei contributi”.
Criterio che peraltro, ricordano i giudici amministrativi Savda “non ha specificamente contestato e che appare comunque non irragionevole tenuto conto che la pretesa che la tariffa copra il costo effettivo del servizio nella misura stabilita dai decreti ministeriali è in realtà priva di base normativa essendo piuttosto previsto in generale dalle leggi che hanno disciplinato la materia che eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restino a carico dei gestori. Mutatis mutandis considerazioni analoghe valgono per il periodo 1997-2001”.
