Alpe Forca, il Consiglio di Stato: “L’Ati aggiudicataria andava esclusa, MonterosaSki paghi i danni”

Ribaltata la sentenza di primo grado. Oltre a disporre l’annullamento degli atti impugnati per la parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’aggiudicataria Bgf, il Consiglio di Stato ha deciso per il risarcimento danni per l'Ati Bertini.
Funivor - Monterosa Ski
Cronaca

I lavori da 5,2 milioni di euro per realizzare il lago artificiale dell’Alpe Forca, a Frachey di Ayas andavano assegnati all’associazione temporanea di imprese formata dalla Bertini Aosta srl di Issogne, dalla Bertini srl di Riva Valdobbia (Vercelli), dalla Karl Wieser snc e dalla Mair Josef & Co sas di Bolzano.

A dirlo è oggi il Consiglio di Stato ribaltando la sentenza di primo grado. I giudici di primo grado avevano stabilito che la Bertini doveva esser esclusa dalla gara per aver presentato una relazione di 17 pagine con un allegato di 457, anziché una relazione di 8 cartelle, così come stabilito dal bando di gara. Il Consiglio di Stato smonta la sentenza di primo grado sottolineando come le valutazioni dei giudici di primo grado: “Implicano una inammissibile valutazione di merito, non consentita al giudice amministrativo; implicano un’indebita trasformazione di un criterio di valutazione dell’offerta in un requisito di ammissibilità e presuppongono un’illegittima limitazione dell’ambito valutativo della commissione”.

In sostanza l’Ati guidata da Bertini non poteva esser esclusa. “Il bando di gara – ricordano i giudici –  non prevedeva alcuna clausola escludente in relazione agli elementi dell’offerta, qualificati piuttosto come elementi di valutazione di natura qualitativa, da considerare nel confronto a coppie, con l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti e soglia del 30%, tenuto conto dei “sub criteri e percorsi motivazionali” riferiti a ciascun criterio”.

Secondo i giudici di secondo grado va al contrario esclusa dalla gara la Costruzioni stradali B.g.f. S.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con Cogeis S.p.a e Ivies S.p.a. perché “si è in presenza, se non altro, di indizi gravi, precisi e concordanti di una situazione di incompatibilità”. Un “conflitto di interessi” legato al fatto che Bgf aveva fra i propri consulenti l'ingegnere che ha redatto" il progetto "posto a base di gara".

“Trattandosi del soggetto deputato a dirigere il team di consulenti dell’aggiudicataria – si legge nella sentenza –  egli è altresì a pieno titolo coinvolto nell’esecuzione dei lavori da lui stesso progettati, sì da aver potuto mettere a disposizione le conoscenze e le informazioni possedute come progettista anche per la redazione della relazione generale di progetto e per l’ideazione e la predisposizione delle soluzioni migliorative, pur senza aver sottoscritto le diverse parti dell’offerta tecnica; tanto più che sarebbe stato destinato ad assumere un ruolo determinante proprio nell’esecuzione di tali opere migliorative, per previsione della lex specialis, destinate ad essere validate dalla stazione appaltante proprio con il suo contributo”.

Oltre a disporre l’annullamento degli atti impugnati per la parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’aggiudicataria Bgf, il Consiglio di Stato ha deciso per il risarcimento danni per l'Ati Bertini. Questo andrà stabilito, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, in base alla “redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla precedente aggiudicataria, in contraddittorio tra la stazione appaltante e l’a.t.i. Bertini” e alla “determinazione del maggior utile che, tenendo conto del ribasso indicato, quest’ultima avrebbe conseguito, qualora avesse potuto eseguire i lavori già realizzati dalla controinteressata a seguito della consegna anticipata"

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte