Autovelox, la “stretta” ministeriale: stop ai radar sulle strade dal limite sotto i 50 km/h

Pubblicato oggi, martedì 28 maggio, in Gazzetta ufficiale il decreto dei Trasporti e dell’Interno che disciplina la collocazione e l’uso dei radar. Dovranno essere segnalati 1 km prima fuori dai centri urbani, 200 metri sulle strade urbane e 75 metri sulle altre.
Autovelox.
Cronaca

Autovelox, si cambia. Da oggi, martedì 28 maggio, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto interministeriale che disciplina le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi, i radar non potranno più essere piazzati lungo strade in cui il limite di velocità è inferiore ai 50 km/h e andranno segnalati con anticipo.

Il provvedimento è firmato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il dicastero dell’Interno e – spiega una nota del Mit – “mette al primo posto la tutela della sicurezza della circolazione, ponendo regole certe sul posizionamento dei dispositivi e sulle sanzioni”.

In particolare, “i tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 chilometro prima fuori dei centri abitati”  (distanza che scende a 200 metri per le strade urbane a scorrimento e a 75 metri sulle altre strade). Inoltre, “viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione”.

Il decreto, viene ricordato nel comunicato, è stato “fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini”, che su X (ex Twitter) sottolinea: “Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto:” viene “pubblicato in Gazzetta Ufficiale – e diventa legge – il decreto” che “mette fine alla giungla delle migliaia di autovelox selvaggi in tutta Italia”.

Salvini spiega che “i rilevatori di velocità saranno installati solo per prevenire incidenti: basta fare cassa sulla pelle degli automobilisti”. In particolare, i dispositivi, precisa il Mit, “non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 km, nelle strade urbane”. Per le extraurbane, “solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada”.

Viene fornito anche un esempio: “se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori”. Infine, “il decreto precisa che l’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili”.

Ci vorrà del tempo, è normale, per misurare i propositi del Ministro (“basta fare cassa sulla pelle degli automobilisti”), ma le violazioni dei limiti massimi di velocità quanto impattano, per i comuni valdostani, sulle multe complessivamente comminate? Alcune risposte arrivano dalle relazioni che gli enti trasmettono al Ministero dell’Interno in fatto di proventi delle sanzioni amministrative elevate per le infrazioni al Codice della strada e non sempre si tratta di cifre indifferenti.

3 risposte

  1. @Michael, ma non è che nei centri urbani non potranno essere installati. Se ho capito correttamente non potranno essere installati per far osservare limiti di velocità inferiori ai 50 km/h.

  2. Senza contare che senza autovelox, in caso di incidente mortali, è molto difficile dimostrare in tribunale come aggravante l’eccesso di velocità durante, anche i presenza dei rilievi delle forze dell’ordine che dicono il contrario

  3. Proprio dalle zone più frequentate da pedoni, un capolavoro. Già la gente non ha idea del passo che bisogna tenere nei centri abitati, premiamoli pure.

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