“La Regione Valle d’Aosta…ha legiferato, oltre che nella materia della cooperazione decentrata, anche e direttamente in quella della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale parte integrante della politica estera dell’Italia e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato, in violazione della Costituzione”.
E’ questo uno stralcio della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale n. 6 del 2007 approvata dal Consiglio Valle, nell’aprile dello scorso anno e relativa alle attività di cooperazione internazionale con i paesi in via di Sviluppo.
A chiedere l’intervento della Consulta, l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, per il quale “le attività e le iniziative di cooperazione internazionale …sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, prerogativa esclusiva dello Stato“. Oggetto del ricorso gli articoli 2, 6, 7 che disciplinavano i modi di intervento nell’ambito della cooperazione internazionale in relazione ai Paesi destinatari e alla tipologia delle azioni previste, l'articolo 3 che specificava i soggetti delle iniziative di cooperazione e di solidarietà e l'articolo 4 sul contenuto e i modi di attuazione delle iniziative e dei programmi di cooperazione internazionale.
La Regione Valle d’Aosta si era costituita in giudizio e nelle memorie depositate aveva ricordato come il ricorso del Governo fosse generico in relazione alla complessità ed eterogeneità della legge che non andava a disciplinare solo iniziative di vera e propria cooperazione internazionale ma “anche iniziative da realizzarsi sul territorio regionale e concernenti materie attribuite alla competenza legislativa della Regione…iniziative culturali, di educazione, di informazione, di formazione e di studio, finalizzate alla diffusione e al radicamento di una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli”.
Secondo però la Corte Costituzionale, il ricorso sollevato dalla Regione non è fondato in quanto “la legge contiene una disciplina unitaria di una serie di iniziative regionali tra loro affini ed il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri non può essere ritenuto generico perché alcune di quelle iniziative potrebbero non essere riconducibili alla materia della «politica estera».”
In particolare la Corte, ricordando altre pronunzie simili, ha concluso per la censura della legge, nei soli articoli 2, 4 e 6, salvando invece gli altri due articoli incriminati, il 3 e il 7, relativi all’individuazione dei soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale e alla programmazione delle attività, ma solamente, ha sottolineato la Consulta, per le iniziative di educazione, formazione e studio .