Il Tar di Aosta ha dichiarato inammissibile "per carenza di interesse" il ricorso dell’Associazione italiana editori per il comodato d’uso gratuito dei libri digitali agli studenti valdostani. I ricorrenti chiedevano l’annullamento di alcune circolari emanate dalla Sovrintendenza e di due delibere della Giunta regionale.
Secondo gli editori il libro elettronico, al contrario di quello cartaceo, "non invecchia" e la sua natura "immateriale" fa sì che l’amministrazione possa divulgarli "in un tempo indefinito, godendo del costante (ma non remunerato) impegno di aggiornamento" da parte degli editori.
L’Aie sottolineava inoltre come l’amministrazione tenti "di imporre il comodato d’uso dei materiali didattici digitali, addirittura ‘suggerendo’ (ma, in realtà, imponendo) di non procedere all’adozione di materiali che non prevedano la facoltà di riutilizzo indiscriminato ed illimitato nel tempo". Una politica che, secondo gli editori, stimola "una riduzione dei contenuti offerti nell’opera digitale, altrimenti non remunerativa, compromettendo gli interessi degli utenti". Inoltre l’Aie aveva sollevato, in subordine, una questione di illegittimità costituzionale e una domanda di rimessione della causa alla Corte di giustizia Ue.
Secondo i giudici amministrativi "la circolare interpretativa di una legge è un atto a rilevanza meramente interna". Ricorda il Tar come la Regione negli atti impugnati in merito alla modalità di assegnazione alle istituzioni scolastiche del finanziamento per l’acquisto di libri di testo "ritiene che, in caso di adozione di un testo misto o digitale, l’utilizzo eventuale di un codice da parte dell’alunno senza la possibilità di riutilizzo da parte dell’amministrazione regionale sia contrario alla normativa vigente; essa suggerisce agli istituti scolastici di chiedere agli editori una dichiarazione scritta che permetta di superare il ritenuto contrasto, mediante il riutilizzo da parte della Regione, dei codici per l’accesso ai contenuti digitali, già utilizzati dagli studenti". Inoltre "Le deliberazioni regionali impugnate non hanno in alcun modo potuto ledere le posizioni soggettive delle ricorrente, non essendo stato predeterminato il contenuto contestato delle circolari, relativo alle modalità di assegnazione gratuita agli studenti dei libri di testo digitali".