“Per quanto non si possa negare che in senso lato l’introduzione da parte del presidente Rollandin, al momento della stiupla dell’atto, di condizioni sicuramente favorevoli alla controparte, procuravano ad essa indubbio vantaggio, non è certo che in tal modo si procurasse alla stessa ‘un ingiusto e rilevante vantaggio patrimoniale’, né in particolare un profitto ‘ingiusto’ sotto il profilo del diritto oggettivo”.
Lo si legge nella sentenza, depositata nelle scorse settimane, con cui i giudici della prima sezione della Corte d’appello di Torino hanno assolto – al termine dell’udienza conclusiva del processo di secondo grado sul parcheggio dell’ospedale, lo scorso 7 giugno – l’ex presidente della Regione Augusto Rollandin, l’imprenditore Giuseppe Tropiano e il progettista Serafino Pallù dall’accusa di abuso d’ufficio.
I tre erano imputati relativamente agli atti esecutivi della delibera della Giunta regionale con cui era stato contratto l’“acquisto di cosa futura” (dalla società “Grand Saint Bernard”, con Tropiano quale legale rappresentante e Pallù come socio) del parcheggio pluripiano dell’ex Residence Mont Blanc. I giudici d’appello hanno così confermato il verdetto del Tribunale di Aosta del novembre 2014, ove il politico, l’impresario e il tecnico erano stati assolti per la prima volta dall’imputazione.
Al riguardo, la Corte osserva che, pur avendo Rollandin indubbiamente favorito l’imprenditore aostano, non possa essere “del tutto svalutata l’argomentazione del primo giudice che correttamente ha sottolineato che l’atto interveniva alla conclusione di un iter contrattuale lungo e travagliato, quando era ormai fuori discussione l’eventuale necessità di evitare disparità di trattamento fra più soggetti concorrenti”.
Alla chiusura dell’altro filone delle indagini da cui era scaturito il processo, il progettista Pallù, e gli ingegneri Paolo Giunti e Alessandro De Checchi (rispettivamente amministratore unico e responsabile unico del procedimento della società di scopo “Co.Up”), erano stati imputati per abuso d’ufficio in merito alla costruzione del tunnel tra il parcheggio a nord di via Roma e quello a sud, affidata con procedura negoziata, senza aver proceduto alla pubblicazione di un bando di gara.
Nei loro confronti, la Corte torinese ha affermato “diversa e piena formula assolutoria per insussistenza del fatto” (il giudice aostano si era invece pronunciato per l’assoluzione “per non aver commesso il fatto”). “Non può ritenersi pienamente provato che la scelta della procedura” adottata “per l’affidamento alla società Edilsud dell’opera”, si legge nelle motivazioni, debba considerarsi “sicuramente in contrasto con quanto previsto dal Codice degli appalti”.
Sulla natura dell’intervento, i giudici sostengono, poi, di non poter ravvisare “con certezza l’insussistenza oggettiva di ‘ragioni tecniche’ che nel caso concreto imponessero l’affidamento dell’esecuzione del tunnel all’impresa che già eseguiva gli imponenti lavori” di realizzazione del parcheggio nord. Peraltro, l’opera doveva essere “realizzata all’interno di un’area privata che non era nella disponibilità dell’appaltante e in cui era già aperto il cantiere dell’impresa impegnata nella costruzione del parcheggio”.
Alla luce di tale situazione, “si può ritenere che fosse impensabile o quantomeno notevolmente inopportuno il ricorso a una normale gara d’appalto”, che “prevedibilmente sarebbe andata deserta e avrebbe comportato perdita di tempo e denaro”. Non solo, perché nemmeno “può negarsi che l’eventuale affidamento dell’opera ad altra impresa avrebbe non pochi problemi di compatibilità con i lavori già in corso affidati alla Edilsud”. Considerazioni tali da indurre i giudici di appello a “ritenere superate le obiezioni” avanzate dalla Procura di Aosta, che aveva proposto ricorso “con riferimento alle argomentazioni svolte dal primo giudice”.