Irricevibile perché intempestivo. Così il Tar della Valle d’Aosta ha rigettato il ricorso presentato da CO.TA. società cooperativa taxista aostani per l’annullamento della delibera della Giunta comunale di Aosta del 23 maggio 2019 con cui si rinnovava il divieto per ogni tassista di fornire e pubblicizzare qualsiasi altro numero, ad eccezione del numero unico collocato al di fuori della Stazione ferroviaria di Aosta. Previsione definita dalla cooperativa “ingiustificatamente pregiudizievole sia per gli stessi tassisti, che sarebbero limitati nella loro attività, sia per la cittadinanza, che incontrerebbe maggiori difficoltà nel reperimento del servizio”.
Nel respingere il ricorso, “in quanto tardivamente proposto”, il Tar ricorda come la previsione fosse già prevista nel regolamento approvato nel 2015. Nel 2019 il Comune di Aosta riformando il regolamento non ha infatti rimosso il divieto per i tassisti di fornire e pubblicizzare qualsiasi altra utenza telefonica, ad eccezione del numero unico collocato al di fuori della Stazione ferroviaria di Aosta, ma ha soltanto ammesso che, “nel periodo notturno compreso tra l’arrivo dell’ultimo treno da Ivrea e la partenza del primo treno per la medesima destinazione, sia ammesso girare sul cellulare di ciascun tassista (…) l’unica utenza telefonica di cui all’apparecchio collocato al di fuori della stazione ferroviaria di Aosta, intestato alla CO.T.A. Cooperativa Tassisti Aostani e riservato a tutti i 14 tassisti del Comune di Aosta, in base a specifico accordo tra gli stessi”.