La mannaia di Brunetta torna ad abbattersi sui dipendenti pubblici anche in Valle d’Aosta

“Non ci sono conseguenze tali da dover riformulare la legge. Il resto dell’impianto normativo rimane” ha dichiarato oggi, venerdì 30 aprile, il presidente della Regione, Augusto Rollandin.
Augusto Rollandin -  Presidente delle Regione VdA
Economia

La mannaia di Brunetta torna ad abbattersi sui dipendenti pubblici anche in Valle d'Aosta. La Corte costituzionale, il 26 aprile scorso, ha dichiarato illegittimi due articoli su sei della legge regionale numero 5 del 2009 con cui si intendeva mitigare nella nostra regione gli effetti della normativa "anti assenteismo" voluta dal ministro della funzione pubblica.

"Non ci sono conseguenze tali da dover riformulare la legge. Il resto dell'impianto normativo rimane" ha dichiarato oggi, venerdì 30 aprile, il presidente della Regione, Augusto Rollandin.

La Corte costituzionale, in particolare, si è espressa negativamente sull'articolo 2 riguardante la disciplina delle assenze per malattia (commi 1, 2 e 3), e 3 relativo all'esonero dal servizio della legge regionale 5 del 2009.

Secondo la legge varata lo scorso anno, la visita fiscale non era obbligatoria si dal primo giorno di malattia, mentre il controllo scattava per legge solo dopo i dieci giorni. Diverse anche le fasce orarie in cui il dipendente deve restare a casa: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle 20 di tutti i giorni compresi i non lavorativi e festivi.
E Rollandin ha aggiunto, in tono polemico: "Se mai è Brunetta che ha modificato se stesso". Il primo decreto varato dal Governo, infatti, prevedeva 11 ore di reperibilità che poi sono state ridotte a 7 in una correzione normativa successiva.

Illegittimo anche il terzo comma dell'articolo 2 che stabilisce l'ammontare della riduzione del trattamento economico da effettuarsi nei primi cinque giorni di assenza per malattia, quale che sia la durata del periodo di assenza. Sarà ora necessario fare un ricalcalo, ma è probabile che l'applicazione della norma nazionale sia più penalizzante per i dipendenti.

Sparisce anche l'articolo 3 attraverso cui, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso la Regione poteva chiedere l'esonero dal servizio nel corso del triennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni. 

"Non ci fa piacere – ha aggiunto Rollandin – ma non commentiamo le decisioni della Consulta. Sottolineo però che siamo fra o pochi a legiferare in materia, mentre altre regioni a statuto speciale non lo hanno fatto".

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