“Lo Stato non può imporre alla Valle d’Aosta norme di contenimento della spesa sanitaria”

Così la Consulta nell’accogliere il ricorso promosso dall’Amministrazione regionale sulla Spending review bis ovvero il decreto legge 95/2012 che prevedeva una serie di misure per ridurre i costi del settore sanitario e sulla legge di stabilità 2013.
Il Palazzo della Corte Costituzionale
Politica

“La regione Valle d’Aosta provvede al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato” e per questo “lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento della spesa sanitaria”. Così la Consulta nell’accogliere il ricorso promosso dall’Amministrazione regionale sulla Spending review bis ovvero il decreto legge 95/2012 che prevedeva una serie di misure per ridurre i costi del settore sanitario e sulla legge di stabilità 2013. In particolare la norma, di cui oggi la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, prevedeva la progressiva riduzione del livello di fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. Riduzioni che venivano ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento regionale.

“Le misure di riduzione dei costi disposte riguarderebbero anche la Regione autonoma Valle d’Aosta che finanzia interamente nel suo territorio il Servizio sanitario nazionale senza oneri a carico del bilancio statale” spiega la Consulta “Attraverso la norma impugnata lo Stato acquisirebbe senza titolo l’eventuale risparmio realizzato dalla Regione”. La norma è quindi illegittima perché la “Regione autonoma Valle d’Aosta non grava, per il finanziamento della spesa sanitaria nell’ambito del proprio territorio, sul bilancio dello Stato e quindi quest’ultimo non è legittimato ad imporle il descritto concorso”.

Il d.l inoltre, imponeva la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Secondo la Consulta questa disposizione ha carattere di disciplina di dettaglio mentre lo Stato dovrebbe determinare i principi generali della materia “tutela della salute”.

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