Se l’assessore comunale non è socio della ditta del figlio che si è aggiudicata un appalto del comune in cui il padre è amministratore, non basta il solo rapporto di parentela per “configurare un’ipotesi di conflitto, che andrà eventualmente di volta in volta rigorosamente accertato”. Risponde così la Struttura Enti locali della Regione all’Assessore di un comune valdostano che nelle scorse settimane aveva chiesto un parere circa la presenza di cause di incompatibilità sull’assegnazione di un servizio, tramite procedura ad evidenza pubblica, alla ditta del figlio.
Le cause di incompatibilità sono elencate dall’articolo 16 della legge regionale 4 del 1995 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale). La norma prevede che “non può ricoprire la carica di sindaco, vice sindaco e consigliere comunale o circoscrizionale […] colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione.” Nel caso in cui venga accertata una causa di incompatibilità l’amministratore decade dalla sua carica.
Nel caso specifico la struttura Enti locali della Regione spiega come nell’interpretazione della norma non bisogna confondere la locuzione “aver parte” con quella di “aver interesse”. Ovvero per configurare una causa di incompatibilità “bisognerebbe provare il personale interesse all’appalto, non avendo rilevanza il semplice rapporto di coniugo o di parentela”.
Sulla stessa linea si è espresso in passato, spiegano gli uffici regionali, il servizio di consulenza giuridica del Ministero dell’Interno che richiamando una sentenza della Corte Suprema, ha distinto chiaramente due possibili situazioni: se il consigliere comunale è anche socio della società in nome collettivo, i cui ricavi sono inevitabilmente destinati a riflettersi sulla posizione patrimoniale dei soci, la posizione dell’amministratore locale può essere ricondotta alla causa ostativa, se invece il consigliere comunale non è socio, il rapporto di parentela che lo lega al socio-amministratore della società, chiamata alla gestione dei servizi, non è sufficiente, da solo, a configurare un’ipotesi di conflitto sostanziale dell’Ente, che andrà eventualmente di volta in volta “rigorosamente accertato”. Situazione diversa per Sindaco e vice sindaco. In questo caso la legge 4 del 1995 è più netta specificando come "non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fidejussori, indipendentemente dal vantaggio diretto o indiretto che possa essere effettivamente imputato".
La sussistenza della causa di incompatibilità nei confronti dell’assessore comunale (*), è attribuita dalla legge, ricordano comunque gli uffici regionali, al consiglio comunale. Inoltre il parziale coinvolgimento, tramite il rapporto di parentela, dell’amministratore locale richiede comunque, anche nel caso non si ravvisasse l’incompatibilità, l’adozione di particolari cautele da parte dell’ente. In particolare ricorda ancora il parere, esiste l’obbligo di astenersi “dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.”, nonché dal generale rispetto di tutte le norme vigenti e dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione.