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Videosorveglianza e dipendenti: non basta il consenso dei lavoratori

Due sentenze recenti hanno trattato il tema della liceità della videosorveglianza in caso della presenza di lavoratori dipendenti. L’installazione di impianti di videosorveglianza è infatti soggetta ad autorizzazione.
Videosorveglianza
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Videosorveglianza: la sentenza n. 38882/2018

La prima sentenza della Corte di Cassazione riguarda il titolare di una gelateria, che è stato condannato in primo grado dal tribunale di Chieti a pagare un’ammenda di 800 euro per aver installato quattro telecamere in vari punti del proprio esercizio commerciale. Secondo i giudici abruzzesi, il titolare avrebbe violato gli articoli 4 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, lo Statuto dei Lavoratori.

Il legale dell’esercente aveva presentato ricorso sostenendo che i magistrati non avevano considerato l’assenso dei dipendenti e che la realtà lavorativa era piuttosto piccola, dunque la espressa volontà dei lavoratori poteva sostituire la necessaria autorizzazione sindacale.

La Corte di Cassazione ha invece confermato la condanna inflitta dal tribunale abruzzese, in quanto l’accordo sindacale e l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro non sono sostituiti dal consenso dei lavoratori, in quanto “soggetti deboli” del rapporto di lavoro. subordinato.

La sentenza del tribunale romano ha infatti chiarito che l’art. 4 della legge n. 300/1970, la quale prevede che l’installazione di apparecchiature – ancorché impiegate per esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza sul lavoro e per la salvaguardia del patrimonio aziendale – in presenza di lavoratori soggetti a videosorveglianza, deve essere sempre concordata in un accordo formale tra il datore di lavoro e rappresentanti sindacali dei dipendenti.

Qualora l’accordo non sia raggiunto – prevede la norma –  l’installazione di telecamere per la videosorveglianza deve essere preceduta dalla richiesta di autorizzazione da parte della locale Direzione territoriale del lavoro, che prenda atto del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Pertanto senza l’accordo sindacale o il provvedimento di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, l’installazione dell’apparecchiatura è Illegittima e sanzionata penalmente.

La seconda sentenza, n. 38884/2018, in materia di videosorveglianza dei lavoratori

Con la sentenza n. 38884/2018, invece, la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il reato del datore di lavoro che, a seguito di una visita ispettiva dell’Ispettorato adempie tempestivamente alle sue prescrizioni. Niente ammenda o arresto, dunque, per l’imprenditore che ha installato telecamere per la videosorveglianza senza accordo con i sindacati né autorizzazione dell’ispettorato e che, a seguito di un’ispezione, provvede immediatamente alla rimozione dell’impianto o sottoscrive l’accordo sindacale.

In sostanza i giudici togati affermano che la “prescrizione obbligatoria”, ovvero la procedura di estinzione dei reati prevista dal D.Lgs n. 124/2004, trova applicazione anche nel recente regime sanzionatorio introdotto dal Jobs Act per l’uso di impianti audiovisivi per la vigilanza sui dipendenti o a casi in cui ci sia stata una spontanea regolarizzazione delle violazioni.

Videosorveglianza: le recenti indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente elaborato, con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, istruzioni operative per il servizio ispettivo, che individua alcune prassi che riguardano la videosorveglianza in ambienti di lavoro.

Tra le procedure consentite sono state introdotte:

  • La possibilità di inquadrare direttamente l’operatore per evidenti ragioni relative “sicurezza del lavoro” o di tutela del “patrimonio aziendale”;
  • La possibilità di non indicare l’esatta posizione ed il numero delle telecamere installate;
  • La tracciabilità dell’accesso alle immagini registrate attraverso un “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi;
  • La possibilità di installare videocamere senza autorizzazione in caso di installazione in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come il suolo pubblico, anche se antistante l’area di ingresso all’attività, nelle quali non è prestata attività lavorativa.
  • La possibilità di attivare il riconoscimento biometrico, qualora installato per motivi di sicurezza, senza la richiesta autorizzatoria all’Ispettorato del Lavoro.

Si tratta di opportunità molto interessanti per le imprese, che integrano la normativa introducendo funzioni molto utili e rispondenti alle esigenze di videosorveglianza di ambienti di lavoro.

Fonte: Broker Online MIOAssicuratore.it

I.P.

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