La disciplina regionale sulla Valutazione d’impatto ambientale (Via) è illegittima, perché non va nella direzione della semplificazione dei procedimenti, come disposto a livello nazionale. E’ quanto stabilisce oggi la Corte Costituzionale nel bocciare la legge regionale 3/2018 (artt. 10, 12, 13 e 16, comma 1).
La normativa regionale, impugnata dalla Stato, prevede che il “provvedimento di VIA contiene le eventuali condizioni ambientali per la realizzazione, per l’esercizio e per la dismissione dei progetti”, e che “l’autorizzazione o ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, rilasciati dalle strutture regionali, dai Comuni o loro forme associative o da altri enti competenti per materia, comprendono almeno le seguenti informazioni: il provvedimento di VIA; le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA che riguardino le eventuali condizioni ambientali e le eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché le misure di monitoraggio da adottare”.
Prescrizioni che sarebbero difformi dalle norme statali che prevedono, invece, un “provvedimento autorizzatorio unico” ovvero la “determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, comprensivo di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto”.
La normativa regionale, infatti, secondo la Consulta “fraziona il contenuto del provvedimento di VIA, limitandosi a contenere le informazioni e le valutazioni necessarie a stimare e a contenere l’impatto ambientale del progetto autorizzato”. Il provvedimento di VIA, prescrivo dalla Regione sarebbe “autonomo rispetto agli altri atti autorizzatori connessi alla realizzazione dell’opera, in evidente deroga all’assetto unitario e onnicomprensivo del provvedimento unico” disposto a livello statale.
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale, la Consulta ricorda come “l’esercizio di una competenza legislativa regionale può incrociare la disciplina statale volta alla tutela di uno o più valori ambientali (o viceversa); solo in tali casi si può operare un attento bilanciamento fra la normativa regionale, che introduca livelli più elevati di tutela ambientale, e quella statale posta direttamente a tutela degli stessi.” Nel caso in esame, comunque, secondo la Consulta “l’aggravamento delle procedure di VIA non può produrre di per sé il miglioramento di standard ambientali”.