Turismo e commercio, nuove regole per gli alloggi dei lavoratori e aiuti ai negozi di vicinato

Approvate dalla Giunta le disposizioni attuative sul riuso di edifici esistenti per creare alloggi destinati ai lavoratori stagionali. Via libera anche ad un disegno di legge che rende strutturali i contributi per gli esercizi di vicinato.
camera albergo - immagine creata con l'AI
Turismo

A un anno circa dall’approvazione della legge regionale, sono arrivate le disposizioni attuative sul riuso di edifici esistenti per creare alloggi destinati ai lavoratori stagionali e dipendenti delle imprese alberghiere, commerciali, della ristorazione e di altre attività legate al turismo.

Gli atti, approvati nei giorni scorsi dalla Giunta regionale, assieme ad un disegno di legge che aggiorna alcune disposizioni nei settori turistico-ricettivo e del commercio, sono ora sui tavoli delle competenti commissioni consiliari, in attesa di riavere una Giunta regionale.

Gli immobili che verranno ristrutturati per essere riutilizzati, non diventeranno abitazioni ordinarie, ma strutture complementari di aziende alberghiere attive, destinate esclusivamente all’alloggio del personale fuori dall’orario di lavoro. Oltre ai dipendenti di alberghi, commercio, pubblici esercizi, potranno beneficiare di queste strutture anche altri settori collegati al turismo, come impianti a fune, scuole di sci, guide alpine, complessi termali, noleggio attrezzature sportive e trasporto pubblico locale. Il lavoratore dovrà risiedere in un comune diverso sia da quello della sede di lavoro sia da quello in cui si trova l’alloggio.

La delibera distingue poi due casi. Da un lato, si possono riutilizzare ex strutture alberghiere cessate da almeno tre anni ma che mantengono la destinazione turistico-ricettiva; dall’altro, si possono usare edifici con altra destinazione d’uso, pubblici o privati, purché il piano regolatore comunale consenta il cambio a destinazione turistico-ricettiva alberghiera La gestione è riservata solo a imprese alberghiere in attività, anche in forma associata.

Gli immobili devono avere agibilità, rispettare le norme su sicurezza, antincendio, aerazione e accessibilità, essere dotati di wifi, presa tv, riscaldamento regolabile autonomamente nelle stanze, videosorveglianza degli accessi e degli spazi comuni e, in alcuni casi, di sale soggiorno, lavanderia, armadi individuali, cucina comune, refettorio e portineria. Per gli immobili con più di 30 posti letto è obbligatoria una portineria; sopra i 10 posti letto sono previsti anche altri spazi comuni minimi.

Anche le camere e le unità abitative sono disciplinate in modo puntuale. Le camere possono avere al massimo due posti letto e devono avere bagno privato se non inserite in un’unità abitativa. Le unità abitative possono ospitare al massimo quattro posti letto e devono avere bagno, cucina o angolo cottura e superfici minime definite. Sono vietate soluzioni precarie come brandine, materassi gonfiabili o arredi per pernottamenti occasionali.

Il gestore deve garantire manutenzione, pulizia settimanale, fornitura e cambio della biancheria, reperibilità continua o portineria, e deve adottare un regolamento interno con le modalità di accesso, uso degli spazi comuni, norme di comportamento, ospiti, animali domestici e controlli periodici. Deve inoltre tenere un registro degli alloggiati, sempre accessibile ai controlli. Il servizio di alloggio deve essere legato al rapporto di lavoro e non può durare più di 10 mesi né oltre la durata del contratto di lavoro.

Arrivano anche norme più ferree per le camere e le unità abitative collocate dentro gli alberghi, nelle loro dipendenze o in fabbricati autonomi collegati all’azienda alberghiera, di nuova costruzione o oggetto di interventi di recupero.

Per le camere si prevede un massimo di 2 posti letto, superfici minime uguali a quelle già fissate dalla legge regionale per le camere alberghiere e una dotazione minima di letto, comodino, tavolo, sedia e armadio. Se la camera non è inserita dentro un’unità abitativa, deve avere anche un bagno privato con caratteristiche minime precise.

Per le unità abitative il limite è di 4 posti letto. Devono avere almeno un bagno privato, una cucina o un angolo cottura privato e superfici minime che coincidono con quelle già richieste per le residenze turistico-alberghiere.

La delibera aggiunge poi alcune prescrizioni specifiche per i fabbricati autonomi: devono essere dotati di videosorveglianza degli accessi.

Un disegno di legge rende strutturali i contributi agli esercizi di vicinato

Ulteriori novità in ambito turistico arrivano anche dalla proposta di legge, approvata il 27 aprile scorso dalla Giunta regionale.

L’articolato introduce gli chalet di lusso (chalet haut de gamme) come nuova tipologia di struttura extralberghiera. Si tratta di strutture di fascia alta, da commercializzare interamente e non per singole camere, con arredi e finiture di pregio e una serie di servizi obbligatori per gli ospiti, come pulizia quotidiana, somministrazione di alimenti e bevande, transfer, servizi benessere e assistenza.

Sempre in ambito turistico, il disegno di legge rende più flessibile la disciplina degli ostelli della gioventù, consentendo che possano essere gestiti anche da imprese e che possano avere al loro interno un’attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, come richiesto da alcuni comuni che, per effetto di una normativa molto stringente e in parte superata, a trovare un gestore. La gestione da parte di imprese, però, sarà possibile solo con una convenzione con il Comune e con il parere della struttura regionale competente, per garantire che l’ostello continui a rivolgersi prevalentemente alla clientela giovanile.

Sul fronte commerciale, il testo recepisce le novità della normativa statale e della giurisprudenza costituzionale, introducendo in modo più esplicito il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, senza limiti quantitativi o vincoli territoriali generali, salvo le eccezioni motivate da ragioni di salute, sicurezza, tutela del lavoro, ambiente, beni culturali, decoro urbano o tutela di esercizi di particolare valore storico e commerciale.

Il disegno di legge rende infine strutturali i contributi a favore degli esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di generi alimentari e beni di prima necessità e li estende ai centri polifunzionali di servizio. Previsti fino a 15.000 euro per la nuova apertura di esercizi di vicinato; fino a 6.000 euro annui per mantenere quelli esistenti, entro certi limiti di fatturato e personale e 24.000 euro annui per l’apertura e il mantenimento dei centri polifunzionali di servizio. Lo stanziamento annuale per questi contributi, previsto dalla legge, è di 1 milione di euro a partire dal 2026.

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