La corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013, che introduce il comma 7-bis nell’art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), secondo cui "agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore non si applicano le disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche".
In poche parole, anche i locali sulle piste da sci e i rifugi alpini, pur non essendo raggiungibili con strade per veicoli a motore, devono essere accessibili ai disabili. “La normativa – ha spiegato il dirigente regionale Enrico Di Martino – "era volta a evitare investimenti onerosi per strutture non raggiungibili da disabili".
