“Il bando per le case popolari è discriminatorio. Il Consiglio regionale modifichi la legge”

A dirlo è l'Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione chiedendo alla Regione l'immediata modifica e annunciando in caso contrario di aver pronto un ricorso. Contestati i requisiti della cittadinanza italiana o il titolo di soggiorno di lungo periodo e la residenza pregressa.
Cronaca

L’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) torna a bacchettare la Regione. Come già successo nel 2018, oggetto di contestazione, è il nuovo bando per l’assegnazione di case popolari, aperto da Arer il 1° febbraio scorso, ritenuto ancora una volta discriminatorio. L’ASGI chiede l’immediata modifica della legge regionale 3 del 2013, che detta i requisiti del bando, annunciando in caso contrario, di voler impugnare la stessa.

In particolare l’Associazione, che si è vista già due volte dare ragione dai giudici (Nda nel 2018 per il bando affitti e nel 2024 per i mutui prima casa), contesta il requisito della cittadinanza italiana o Ue (inclusi i familiari) o il titolo di soggiorno di lungo periodo. Esclusi dalla possibilità di concorrere ad una casa popolare gli altri cittadini stranieri.

“Tale previsione è illegittima  – scrive l’ASGI –  in quanto contrasta con il Testo Unico Immigrazione, che stabilisce che hanno diritto ad accedere alla edilizia residenziale pubblica “gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, nonché con la normativa nazionale di attuazione della direttiva Ue, che prevede il diritto alla parità di trattamento per i cittadini extra UE titolari di protezione internazionale”.

Contrasterebbe invece con la giurisprudenza costituzionale il requisito della residenza pregressa biennale. “La Consulta – ricorda ancora l’Associazione –  ha dichiarato illegittimo il requisito di residenza pregressa per l’accesso agli alloggi pubblici” in diverse sentenze “rilevando che il requisito della pregressa residenza protratta non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno”.
Il bando prevede inoltre punteggi aggiuntivi e progressivi per ogni anno intero di residenza in Valle d’Aosta successivo ai 24 mesi.

“Anche in questo caso, una previsione analoga è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 9/2021. In tale occasione la Corte ha rilevato che anche la sopravvalutazione della residenza nell’attribuzione del punteggio comporta un’incongruenza “rispetto e ha quindi dichiarato illegittima la norma”.

L’associazione si appella in conclusione al presidente della Regione Testolin e all’Assessore Marzi, chiedendo loro di attivarsi presso il Consiglio, per “evitare che gli alloggi pubblici vengano assegnati secondo criteri che potrebbero poi risultare in contrasto con la Costituzione e comunque al fine di evitare ulteriori contenziosi che graverebbero sulla collettività e rallenterebbero l’azione amministrativa”.

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