Bonifica dell’amianto ad Emarèse: il Tar “riscrive” l’esito della gara

Per i giudici amministrativi, il consorzio affidatario, capitanato dalla “Cogeis SpA”, andava escluso per insufficienza delle iscrizioni all’albo dei gestori ambientali. I giudici ordinano l’affidamento all’ati della “Daf Costruzioni Stradali”.
La ex cava di amianto ad Emarèse.
Cronaca

Il Tar della Valle d’Aosta “riscrive” l’esito della gara, indetta nel maggio 2018 dal Comune di Emarèse, per la bonifica e la messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche di amianto nel suo territorio. I giudici amministrativi, con una sentenza pubblicata oggi, lunedì 23 aprile, hanno infatti annullato l’aggiudicazione dell’appalto, dell’importo complessivo di 11milioni 533mila euro, che era avvenuta a favore di un consorzio tra la “Cogeis SpA” di Quincinetto (in qualità capogruppo mandataria) e le imprese “Marazzato Soluzioni ambientali Srl” di Pollein, “Costruzioni stradali B.G.F. srl” di Issogne e “Ivies SpA” di Pontey.

A ricorrere contro la decisione del municipio, e ad ottenere l’affidamento (“previa positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti”), è stata un’altra partecipante al bando, un’associazione temporanea di imprese tra “Daf Costruzioni Stradali srl”, “Isovit srl”, “Daudin srl”, “Bertini srl” e “Silea srl”. Il raggruppamento aveva impugnato gli atti di gara, denunciando “l’illegittimità della mancata esclusione” del consorzio aggiudicatario, perché “privo del requisito della iscrizione all’albo dei gestori ambientali per come richiesto dal disciplinare”.

Un’obiezione che i giudici hanno ritenuto fondata. Il bando di gara “è infatti testuale – si legge in sentenza – nello stabilire che in caso di consorzio” ogni componente “deve possedere l’iscrizione sia alla categoria 9, sia alla categoria 10B”. Inoltre, era possibile alle imprese associate, come chiarito dall’Anac in una delibera del 2017, “procedere al cumulo delle classi di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti nel bando, in ragione dell’importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all’interno della categoria OG 12”.

Tuttavia, posto “che la Cogeis si è impegnata a eseguire il 77,5%” di tali opere, “per un importo di euro 6.182.339,41”, secondo il collegio presieduto dal giudice Andrea Migliozziè chiaro che la classifica C (che copre lavori fino a euro 2.500.000) non è sufficiente occorrendo almeno la classifica B (che copre lavori sino a euro 9.000.000) e ciò sia per la categoria 9 che per la categoria 10B dell’albo dei gestori ambientali”.

A quel punto, “se si procede a ricalcolo dei punteggi dell’offerta tecnica ed economica senza considerare l’offerta del consorzio Cogeis risulta che la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria”. Da qui l’annullamento degli atti di gara e la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare l’appalto alla ricorrente e a stipulare (ovviamente, al netto delle verifiche cui va sottoposto ogni affidatario in pectore) il contratto all’Ati composta da “Daf Costruzioni Stradali Srl” e dalle altre imprese.

La sentenza include inoltre il pagamento di 4mila euro per ognuna delle parti che avevano resistito al ricorso, costituendosi in giudizio, cioè il Comune di Emarèse e la “Cogeis SpA”.

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