Casinò, l’au Rolando a processo per omesso versamento di ritenute

10 Settembre 2019

L’amministratore unico del Casinò, Filippo Rolando, è stato rinviato a giudizio per omesso versamento di ritenute. Il decreto di citazione è stato emesso, negli scorsi giorni, dal pm Luca Ceccanti. L’accusa è che la “Casinò de la Vallée” non abbia versato 1.210mila euro, quale imposizione su emolumenti erogati nel 2017, entro il termine d’imposta. L’udienza di avvio del procedimento è stata fissata per il prossimo 29 novembre.

Il debito nei confronti dell’Erario era stato accertato, nello scorso febbraio, dall’Agenzia delle Entrate, che lo aveva segnalato alla Procura. L’ufficio diretto da Paolo Fortuna si era mosso aprendo il fascicolo nei confronti dell’au e chiedendo al Gip (che lo aveva concesso) il sequestro preventivo della somma contestata, eseguito dalla Guardia di Finanza lo scorso 16 aprile sui conti correnti dell’azienda ed ancora in essere ad oggi.

Il reato può essere estinto (fermando il processo) versando quanto dovuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (quindi, entro la convocazione di fine novembre). Al momento dell’apertura del fascicolo, l’au Rolando aveva dichiarato, in una nota, che “nel percorso che sta portando alla positiva conclusione del concordato è stato inevitabile sospendere quei pagamenti: è però previsto, e da sempre, che questi importi siano integralmente versati nell’ambito del concordato”.

Nel frattempo, la procedura concorsuale ha mosso i suoi passi e, per il prossimo 16 ottobre, è in calendario l’udienza in cui il Tribunale si pronuncerà sull’omologa, o meno, del piano elaborato dall’azienda. Il “semaforo verde” dei magistrati sbloccherebbe il pagamento dei crediti vantati nei confronti della Casa da gioco. Tuttavia, per il Gip, al momento del sequestro, non valeva “ad escludere il fumus del reato la circostanza che la società amministrata dall’indagato” avesse presentato domanda per l’ammissione al concordato preventivo.

Il giudice Giuseppe Colazingari aveva infatti annotato che “è configurabile causa di giustificazione” il fatto che “i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere all’obbligo tributario” (leggi l’ammissione al concordato) siano “intervenuti prima della scadenza di tale obbligo e, dunque, non siano successivi alla consumazione del reato”.

Nel caso specifico, visto il “via libera” alla procedura concordataria giunto il 13 novembre 2018, aveva concluso il Gip, “non può non osservarsi come la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale” sia avvenuta “ben oltre il termine per il versamento delle ritenute certificate”, stabilito a fine ottobre 2018, determinando una condotta “pienamente riconducibile alla fattispecie prevista dalla norma incriminatrice”.

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